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Sentenza

Sentenza del 23/10/2015 n. 21585 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva confermato la legittimità delle cartelle TARSU relative agli anni 1997-2001. Ha dedotto, tra l'altro, la violazione del giudicato, l'illegittima produzione di nuovi documenti nel giudizio di rinvio, la violazione della disciplina TARSU e l'omesso esame di fatti rilevanti. Il motivo decisivo riguardava la produzione, nel giudizio di rinvio, di un avviso di accertamento notificato nel 1993, documento che avrebbe dovuto essere prodotto nel giudizio originario e non poteva essere introdotto successivamente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il terzo e il quarto motivo, principalmente per la formulazione astratta o carente dei quesiti di diritto e del momento di sintesi richiesti dall'art. 366-bis c.p.c. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo irrituale la produzione del nuovo documento nel giudizio di rinvio, che è un giudizio a cognizione limitata. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata e deciso nel merito: sono state annullate le cartelle relative alla sede di via ---, mentre è stata confermata la legittimità della cartella relativa all'ulteriore sede. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • Art. 2909 c.c.

    Disciplina l'efficacia del giudicato, invocata dalla società per sostenere che una parte della precedente decisione, non impugnata, fosse ormai definitiva. Il relativo motivo, tuttavia, è stato dichiarato inammissibile per la formulazione generica del quesito.

  • Art. 112 c.p.c.

    Riguarda il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed è stato richiamato insieme all'art. 2909 c.c. in relazione alla dedotta violazione del giudicato.

  • Art. 345 c.p.c.

    È stato richiamato per contestare l'utilizzo di nuovi mezzi di prova in appello e, più in generale, la produzione tardiva del documento nel giudizio di rinvio.

  • Art. 394 c.p.c.

    Il giudizio di rinvio conseguente a una cassazione è un giudizio chiuso: di regola non è consentita la produzione di nuovi documenti, salvo eccezioni legate a fatti sopravvenuti o a esigenze direttamente derivanti dalla sentenza di cassazione. Nel caso concreto tali eccezioni non ricorrevano.

  • D.Lgs. n. 507/1993, artt. 10 e 71

    Norme richiamate dalla società in relazione alla disciplina della TARSU, agli obblighi dell'ente impositore e alla legittimità degli atti impositivi. Le censure sono state dichiarate inammissibili per carenza dei quesiti e del momento di sintesi.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    All'epoca applicabile, imponeva nei ricorsi per cassazione la formulazione di quesiti di diritto specifici e, per i vizi motivazionali, di un chiaro momento di sintesi. Quesiti astratti, generici o privi di riferimento alla fattispecie determinano l'inammissibilità del motivo.

  • Art. 360 c.p.c.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione, tra cui violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte ha rilevato che le censure fondate su tali disposizioni devono essere formulate in modo puntuale e conforme ai requisiti processuali applicabili ratione temporis.

  • Art. 384 c.p.c.

    Consente alla Corte di Cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo la cassazione. È stato applicato per annullare le cartelle relative a una sede e confermare quella relativa all'altra.

Massime di principio

  • Il giudizio di rinvio dopo una cassazione è normalmente chiuso e non consente alle parti di introdurre nuovi documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio originario; sono ammesse eccezioni solo quando il documento riguarda fatti sopravvenuti o è reso necessario dalla stessa sentenza di cassazione.
  • La produzione tardiva di un documento decisivo può comportare l'esclusione del documento e, se manca altra prova sufficiente della pretesa tributaria, l'annullamento dell'atto impositivo o della cartella.
  • Nel ricorso per cassazione i quesiti di diritto e le censure motivazionali devono essere specifici, collegati ai fatti concreti e indicare chiaramente l'errore attribuito al giudice; quesiti generici o astratti comportano l'inammissibilità del motivo.
  • Una cartella tributaria può essere ritenuta sufficientemente motivata quando indica gli elementi essenziali per comprendere la pretesa, come tributo, annualità e immobile o sede interessata.
  • La cartella può essere impugnata per vizi propri, mentre le contestazioni relative all'accertamento presupposto richiedono la verifica della sua rituale notifica e della possibilità concreta di impugnarlo.
  • L'esito può essere parziale: la validità deve essere valutata separatamente per ciascuna sede, immobile o posizione tributaria, e l'annullamento di alcune cartelle non comporta necessariamente l'annullamento di tutte.
  • Quando entrambe le parti risultano parzialmente vittoriose e soccombenti, il giudice può compensare integralmente o parzialmente le spese di lite.

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