Sentenza del 25/07/2022 n. 23224 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della C.t.r. Piemonte che aveva ritenuto impugnabile l'avviso di definizione dell'accertamento parziale (IRES e IRAP) emesso a seguito di adesione al processo verbale di constatazione (PVC). L'Agenzia deduceva inoltre vizio di motivazione su mancata decisione circa la compensazione con perdite di anni precedenti. In sede procedurale l'Agenzia aveva visto il proprio ricorso inizialmente dichiarato inammissibile per mancata prova della regolare notifica (assenza cartolina A/R), ma poi propose ricorso per revocazione sostenendo che il controricorso di T. s.r.l. era stato effettivamente depositato nel procedimento corretto ma erroneamente inserito in un altro fascicolo, configurando un errore di fatto.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione: ha ritenuto provato l'errore di fatto (controricorso esistente ma inserito in altro procedimento) e ha revocato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso. In sede rescindente/di merito la Corte ha poi accolto il primo motivo dell'Agenzia: ha affermato che l'avviso di definizione emesso a seguito di adesione al PVC non è impugnabile né integrabile o modificabile (per effetto del D.Lgs. n. 218/1997, art. 2, comma 3 e art. 5-bis), ha dichiarato assorbito il secondo motivo e ha cassato la sentenza della C.t.r. in relazione al motivo accolto, rinviando la controversia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione per il riesame e dando alla C.t.r. indicazioni sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218
art. 2, comma 3; art. 5-bis
L'accertamento definito con adesione (procedimento ex art. 5-bis) non è soggetto ad impugnazione né può essere integrato o modificato dall'Ufficio; l'adesione può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del PVC, con conseguente intangibilità dell'accordo raggiunto.
D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 217
art. 2, comma 3; art. 5-bis
Citazione parallela presente nel testo della sentenza: interpretazione sostanzialmente coincidente con quella del D.Lgs. n. 218/1997, ossia preclusione all'impugnazione o integrazione dell'accertamento definito con adesione.
art. 360 c.p.c.
Richiamato come criterio di cassazione per violazione di norme e per omessa o insufficiente motivazione (error in iudicando e difetto di motivazione su punti decisivi della controversia).
Cass. 23/09/2020, n. 19994
Principio giurisprudenziale secondo cui il mancato inserimento nel fascicolo processuale di un atto (es. controricorso) costituisce errore di fatto deducibile con ricorso per revocazione nei termini ordinari; prova dell'effettiva costituzione della parte rende superflua la produzione della cartolina di ricevimento.
Sezioni Unite, Cass. 28/09/2000, n. 1048
La sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere produce solo effetti processuali (venire meno dell'interesse) e non costituisce giudicato sostanziale sulla pretesa materia del contendere.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento emesso a seguito di adesione al PVC (procedimento ex art. 5-bis) è in linea di principio non impugnabile e non può essere integrato o modificato dall'Ufficio: le doglianze che comporterebbero modifiche non contenute nel PVC non sono ammissibili in sede di impugnazione di tale avviso.
- Questioni relative a diritti o situazioni non discusse né risultanti nel PVC (es. perdite di esercizi precedenti) devono essere trattate e annotate nella fase del verbale di constatazione o in altra sede procedimentale idonea; l'adesione al PVC marca l'intangibilità dell'accordo raggiunto.
- Se un atto processuale è stato materialmente prodotto ma erroneamente inserito in un altro fascicolo, tale situazione può costituire errore di fatto e giustificare il ricorso per revocazione; è opportuno documentare tempestivamente l'errore e depositare le prove dell'effettivo deposito dell'atto.
- La pronuncia di cessazione della materia del contendere non preclude la revisione del merito sulla pretesa sostanziale: produce giudicato solo sul venir meno dell'interesse a proseguire il giudizio, non sulla fondatezza della pretesa.
- In contenziosi tributari, chi intende far valere compensazioni o deduzioni non esposte nel PVC dovrebbe attivarsi prima o durante la fase di definizione con adesione; una volta perfezionata l'adesione, la possibilità di rimettere in discussione tali elementi è fortemente limitata.
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