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Sentenza

Sentenza n. 914/2026 - Latina, Sezione 2

per l'annullamento - della nota del Comune di -OMISSIS- – Servizio Tecnico – Settore Urbanistica doc. n° -OMISSIS-, comunicata con pec: Prot_Par -OMISSIS- avente ad oggetto: “Nota di riscontro alla Vostra n. prot. -OMISSIS- “Verifica del Vincolo Boschivo” relativamente alle aree interessate da Istanza PAS Procedura Semplificata art. 6 c.9 D. L.gs. 2/2011 per posa in opera ed esercizio di un impianto solare agrovoltaico da realizzarsi nel Comune di -OMISSIS- e -OMISSIS- – ditta -OMISSIS- – prot. n. -OMISSIS-”; - di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali e di ogni altro atto e/o provvedimento, anche se sconosciuto alla ricorrente, ove pregiudizievole agli interessi della stessa; - per la declaratoria di accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere la conclusione dell’istruttoria volta all’accertamento della esatta perimetrazione dell’area sottoposta a vincolo boschivo, ricadente nel Comune di -OMISSIS-, come richiesta dalla -OMISSIS- con note in data 25.03.2024 e 29.05.2024, istruttoria mai intrapresa e/o portata a termine dall’Ente comunale.

Giustizia amministrativa202400611

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale di diniego della verifica dell’effettiva destinazione dell’area e della riperimetrazione del vincolo boschivo relativo ai terreni interessati da un’istanza PAS per un impianto agrovoltaico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore agrovoltaico)

Prevale il privato

La controversia

La società, conduttrice di terreni interessati da un’istanza di Procedura Abilitativa Semplificata per la realizzazione di un impianto agrovoltaico, ha impugnato la nota con cui il Comune ha rifiutato di verificare l’esatta perimetrazione del vincolo paesaggistico boschivo rappresentato dal PTPR. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 1 e 2 l. 241/1990, dell’art. 10 l.r. Lazio n. 24/1998 e degli artt. 16 e 39 delle NTA del PTPR, nonché difetto di motivazione, difetto di istruttoria ed eccesso di potere. Ha sostenuto che la procedura di rettifica della perimetrazione non richiede la dimostrazione di un ulteriore interesse pubblico né deve essere necessariamente attivata nella fase progettuale; che il vincolo boschivo ha natura ricognitiva e presuppone l’effettiva esistenza del bene tutelato; e che le perizie tecniche prodotte dimostravano l’erroneità della rappresentazione cartografica. Il Comune ha eccepito l’abuso del processo e la violazione del ne bis in idem, in ragione della pendenza di un diverso giudizio contro l’ordinanza di ripristino dei luoghi, nonché la carenza di interesse, per la presenza di un vincolo idrogeologico e per la permanenza di altri ostacoli alla realizzazione dell’impianto. Nel merito ha sostenuto che la revisione sarebbe possibile solo per errori cartografici o contrasti normativi, che la richiesta avrebbe dovuto essere formulata nella fase progettuale e che le aerofoto successive ai lavori non sarebbero utilizzabili. Il TAR ha disposto una verificazione, dalla quale è emersa la non congruenza tra il perimetro del bosco reale e quello graficizzato dal PTPR e la necessità di una riperimetrazione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il cumulo tra domanda di annullamento e domanda di condanna all’adozione del provvedimento richiesto, riconducendo quest’ultima all’art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a., nei limiti dell’art. 31, comma 3, c.p.a. Ha respinto l’eccezione di abuso del processo e di ne bis in idem, poiché il precedente giudizio riguardava l’ordinanza di ripristino, mentre quello presente aveva a oggetto il diverso diniego di riperimetrazione, senza identità di petitum e causa petendi. Ha respinto anche l’eccezione di carenza di interesse: l’utilità perseguita consisteva nell’eliminazione dell’incertezza sulla delimitazione del vincolo boschivo, autonomamente apprezzabile rispetto agli ulteriori vincoli incidenti sull’approvazione del progetto agrovoltaico. Nel merito, ha annullato il diniego perché fondato su ragioni non previste dalle NTA del PTPR. Gli artt. 16 e 39 NTA impongono al Comune di accertare l’effettiva destinazione del territorio quando un soggetto interessato segnali un’errata o incerta perimetrazione; non richiedono un ulteriore interesse pubblico, non stabiliscono un termine decadenziale e non limitano la richiesta alla fase progettuale. La modifica dei luoghi dovuta ai lavori non esonera l’amministrazione dall’accertare la situazione preesistente mediante ortofoto storiche e altra documentazione antecedente. Il Comune avrebbe dovuto esaminare nel merito le perizie e verificare concretamente l’effettiva presenza del bosco, anziché respingere l’istanza per ragioni procedurali. La verificazione ha confermato l’esistenza di discordanze tra la cartografia del PTPR e il limite reale del bosco e la suscettibilità di positivo apprezzamento della proposta di riperimetrazione. Il TAR ha quindi ordinato al Comune di concludere l’istruttoria, accertare l’effettiva destinazione dell’area e certificare la corretta perimetrazione del vincolo boschivo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, tenendo conto della verificazione. In caso di inadempimento, la società potrà chiedere la nomina di un commissario ad acta. Le spese sono state compensate nei rapporti con il Comune e dichiarate non ripetibili nei confronti della Regione Lazio, rimasta non costituita.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento è richiamato quale parametro dell’azione amministrativa, in relazione all’obbligo del Comune di svolgere un’istruttoria effettiva sulla segnalata errata o incerta perimetrazione del vincolo.

  • artt. 1 e 2 l. 241/1990

    Sono richiamati in relazione ai principi generali dell’azione amministrativa e all’obbligo di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso.

  • art. 10, comma 5, l.r. Lazio n. 24/1998

    Letto insieme agli artt. 16 e 39 NTA del PTPR, concorre a fondare l’obbligo comunale di accertare l’effettiva destinazione del territorio in presenza di un’errata o incerta perimetrazione dell’area boscata.

  • art. 16 NTA del PTPR Lazio

    la segnalazione di casi di errata perimetrazione (...) è effettuata dai comuni, anche su istanza dei soggetti interessati, ed è trasmessa a cura dell'ufficio comunale competente unitamente alla documentazione utile ai fini dell'esatta perimetrazione del bene

    La disposizione consente ai soggetti interessati di segnalare l’errata perimetrazione e impone al Comune di trasmettere la segnalazione con la documentazione utile, senza subordinare l’iniziativa alla dimostrazione di un ulteriore interesse pubblico o alla pendenza di altri giudizi.

  • art. 39, commi 5, 6 e 7, NTA del PTPR Lazio

    nei casi di errata o incerta perimetrazione, nonché in presenza di difformità tra i territori interessati da bosco e quelli individuati su cartografia adottata dalla Regione, i comuni accertano l'effettiva destinazione del territorio

    La norma configura un obbligo procedimentale di accertamento concreto dell’effettiva destinazione del territorio quando la perimetrazione cartografica del bosco sia errata, incerta o difforme dalla situazione reale.

  • art. 12 d.lgs. 387/2003

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere la qualificazione degli impianti da fonti rinnovabili come opere di pubblica utilità; il TAR fonda tuttavia la decisione principalmente sugli artt. 16 e 39 NTA.

  • art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente, nei limiti dell’art. 31, comma 3, la condanna dell’amministrazione al rilascio del provvedimento richiesto, contestualmente all’azione di annullamento del diniego.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    Delimita la tutela di condanna al rilascio del provvedimento ai casi di attività vincolata o nei quali non residuino margini di discrezionalità e non siano necessari ulteriori adempimenti istruttori.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    Ha consentito al TAR di fissare il termine di 60 giorni per l’adempimento e di prevedere la possibilità di nominare un commissario ad acta in caso di inerzia dell’amministrazione.

  • art. 88 c.p.c.

    È stato richiamato dal Comune a sostegno dell’eccezione di abuso del processo, non accolta dal TAR.

Massime di principio

  • Quando il privato segnala, corredando l’istanza con elementi tecnici, che la perimetrazione cartografica di un vincolo paesaggistico boschivo è errata o incerta, il Comune è tenuto ad attivare e concludere un accertamento concreto sull’effettiva destinazione del territorio; non può respingere l’istanza facendo leva sul solo dato cartografico.
  • La procedura di rettifica della perimetrazione del vincolo boschivo non è subordinata alla dimostrazione di un interesse pubblico ulteriore rispetto all’interesse generale alla corretta rappresentazione del vincolo e alla tutela dei soggetti incisi da una cartografia inesatta.
  • La richiesta di verifica o riperimetrazione del vincolo boschivo non è soggetta, in assenza di una specifica previsione normativa, a un termine decadenziale né deve necessariamente essere presentata nella fase progettuale dell’intervento.
  • La circostanza che i lavori abbiano modificato lo stato attuale dei luoghi non esonera l’amministrazione dall’accertare la situazione preesistente, utilizzando ortofoto storiche e ogni altra documentazione antecedente idonea a ricostruire l’effettiva consistenza dell’area boscata.
  • È ammissibile cumulare l’azione di annullamento del diniego con la domanda di condanna al rilascio del provvedimento richiesto quando ricorrano i presupposti e i limiti degli artt. 31, comma 3, e 34, comma 1, lett. c), c.p.a.; il giudice può ordinare all’amministrazione di concludere l’istruttoria e di provvedere entro un termine, prevedendo, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieVincoli e piani paesaggisticiImpianti da fonti rinnovabiliLegittimazione e interesse a ricorrereGiudizio di ottemperanza
RamiBeni culturali e paesaggioEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaBuona fede e correttezza della PAEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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