Cassazione Penale, Ordinanza n. 26783/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di rapina ex art. 628 c.p. Il primo motivo contestava la penale responsabilità, ma la censura è stata ritenuta del tutto generica e meramente prospettica, perché si limitava a evocare carenze motivazionali e una diversa lettura del compendio probatorio senza indicare puntualmente le ragioni della decisione impugnata che si assumevano erronee. Il secondo motivo denunciava violazione di legge per la mancata riqualificazione del fatto da rapina a furto con strappo; anche tale doglianza è stata giudicata priva di specificità, perché riproponeva questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni giuridiche corrette. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché formulato per la prima volta in sede di legittimità, in violazione del principio di devoluzione di cui all'art. 606, comma 3, c.p.p.
Norme richiamate
art. 628 c.p.
norma incriminatrice del delitto contestato, richiamata ai fini della verifica della tenuta della qualificazione giuridica del fatto come rapina
art. 606, comma 3, c.p.p.
preclude la proposizione in cassazione di motivi nuovi non devoluti ai precedenti gradi di giudizio; la loro formulazione spezza la catena devolutiva
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della decisione impugnata; non è sufficiente una critica generica o la mera prospettazione di una diversa lettura del materiale probatorio.
- La censura che si limiti a riproporre questioni già vagliate e disattese dal giudice di merito, senza indicare errori di diritto o vizi realmente specifici della motivazione, è inammissibile per difetto di specificità.
- Non sono proponibili per la prima volta in cassazione doglianze nuove non dedotte nei precedenti gradi, poiché ciò viola il principio di devoluzione e rende inammissibile il motivo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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