Sentenza del 22/11/2017 n. 4773 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento Irpef - Riqualificazione della cessione di immobile a cessione di area edificabile - Permesso di costruire nuova palazzina previa demolizione - Plusvalenza tassabile - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa riqualificazione è stata ritenuta legittima: l'Ufficio può considerare la sostanza economica dell'operazione e qualificare la cessione come trasferimento di area edificabile quando gli elementi concreti dimostrano che questa era la reale intenzione delle parti. La conseguente plusvalenza è quindi tassabile ai fini Irpef.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la riqualificazione fiscale della vendita formalmente avente a oggetto un immobile come cessione di un'area edificabile. Secondo la prospettazione dell'Ufficio, la reale intenzione economica delle parti era trasferire un'area destinata alla nuova edificazione, con conseguente determinazione di una plusvalenza imponibile ai fini Irpef. La riqualificazione era fondata, in particolare, sull'oggetto sociale della società acquirente, incentrato sulla costruzione di edifici, e sulla richiesta di un permesso di costruire una nuova palazzina previa demolizione dell'immobile, presentata dopo il preliminare e prima del contratto definitivo.
Norme richiamate
Norme in materia di plusvalenze immobiliari ai fini Irpef
La plusvalenza derivante dalla cessione di un'area edificabile è imponibile secondo la disciplina Irpef, anche quando il contratto qualifica formalmente il bene trasferito come immobile.
Principio di riqualificazione dell'operazione secondo la reale intenzione delle parti
L'Amministrazione finanziaria e il giudice possono valutare gli elementi fattuali dell'operazione per individuare la sua effettiva natura economica, senza fermarsi alla qualificazione formale contenuta nel contratto.
Massime di principio
- La qualificazione fiscale di una cessione può dipendere dalla sostanza effettiva dell'operazione e non soltanto dalla descrizione formale del bene nel contratto.
- La demolizione dell'edificio esistente e la successiva costruzione di una nuova palazzina costituiscono elementi rilevanti per dimostrare che l'oggetto reale della vendita era un'area edificabile.
- L'attività e l'oggetto sociale dell'acquirente possono essere utilizzati come indizi della reale finalità economica dell'acquisto.
- La richiesta di un permesso di costruire presentata tra il preliminare e il definitivo rafforza la conclusione che le parti intendessero trasferire un'area destinata all'edificazione.
- In situazioni analoghe, per contestare la riqualificazione occorre fornire elementi concreti che dimostrino la reale destinazione del bene e l'assenza di un programma edificatorio già collegato alla vendita.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 nov 2017Sentenza del 22/11/2017 n. 171 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 22 nov 2017Sentenza del 22/11/2017 n. 701 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 22 nov 2017Sentenza del 22/11/2017 n. 1030 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 22 nov 2017Sentenza del 22/11/2017 n. 1034 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 22 nov 2017Sentenza del 22/11/2017 n. 1035 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 22 nov 2017Sentenza del 22/11/2017 n. 1036 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →