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Sentenza

Sentenza n. 1370/2026 - Torino, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza n. 2496/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 2059/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 07.10.2024, notificata il 21.10.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00 (in relazione agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023), quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202600336

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all’accredito di 2.000 euro sulla Carta Elettronica del Docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, notificata all’Amministrazione e passata in giudicato, con cui il Ministero era stato condannato ad accreditare sulla Carta Elettronica del Docente l’importo nominale complessivo di 2.000 euro, riferito agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione e chiesto la corresponsione delle somme liquidate, oltre agli interessi. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l’omesso adempimento. Il ricorso è stato proposto dopo l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996; la sentenza azionata era stata prodotta in copia conforme e notificata tramite PEC presso il domicilio reale dell’Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali dell’ottemperanza. Ha accertato l’inottemperanza del Ministero al giudicato e gli ha ordinato di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale del Lavoro, pagando le somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Ha riconosciuto gli interessi nella misura legale, dalla pubblicazione della sentenza da eseguire fino al saldo effettivo, conformemente al titolo giudiziale. Ha escluso la rivalutazione monetaria poiché la ricorrente non aveva allegato che essa avesse inciso in misura superiore al tasso legale. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, precisando che questi sarebbe stato investito direttamente dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e avrebbe dovuto provvedere entro i successivi centoventi giorni, senza compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La Segreteria è stata incaricata di trasmettere il fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in ragione dei potenziali profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce il fondamento processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, fissare un termine e nominare, per l’eventuale inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il ricorso per l’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione è stato ritenuto procedibile dopo l’inutile decorso del termine previsto dalla disposizione.

  • art. 475 c.p.c.

    La produzione della sentenza azionata in copia attestata conforme all’originale è stata ritenuta idonea ai fini dell’esecuzione.

  • art. 93 c.p.c.

    Ha consentito la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Sono richiamati quali fondamenti della disciplina delle spese di lite e della loro distrazione in favore dei difensori antistatari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente che il ricorrente dimostri l’esistenza di un giudicato esecutivo, la sua rituale notificazione e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per il pagamento da parte dell’Amministrazione, quando l’inadempimento non sia contestato.
  • Accertata l’inottemperanza, il giudice deve ordinare all’Amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e può nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale persistente inerzia.
  • Gli interessi dovuti in esecuzione del titolo giudiziale decorrono dalla data indicata nel titolo o, in mancanza di diversa indicazione, dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo, nella misura legale quando questa sia quella riconosciuta dal giudicato.
  • La rivalutazione monetaria non può essere riconosciuta in assenza di allegazione e prova che l’inflazione abbia prodotto un pregiudizio ulteriore rispetto a quello compensato dagli interessi legali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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