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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30064/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, aveva accolto un concordato tra le parti e rideterminato la pena in anni due di reclusione ed euro 500 di multa per un episodio di truffa aggravata in concorso. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, la violazione di legge per omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che il termine massimo, calcolato secondo gli artt. 157 e 161 c.p., fosse già maturato il 13 luglio 2024; dall'altro, l'omessa, insufficiente o carente motivazione della sentenza di merito, ritenuta del tutto deficitaria quanto alle ragioni della decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione, osservando che all'imputato era stata contestata e ritenuta la recidiva reiterata e specifica, circostanza aggravante ad effetto speciale che incide sia sul termine base di prescrizione sia sull'aumento della proroga in presenza di atti interruttivi; ha inoltre rilevato che la circostanza era stata considerata nel computo della pena e che, applicato il criterio dell'art. 63, comma 4, c.p. in presenza di più circostanze ad effetto speciale, il termine massimo non era ancora decorso alla data della sentenza impugnata. Quanto al secondo motivo, lo ha reputato generico e comunque non consentito, perché il profilo di responsabilità era precluso dalla rinuncia al gravame di merito e la pena concordata non era censurabile sotto il profilo dell'illegalità. Ne è conseguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    richiamato per indicare la modalità di trattazione del ricorso

  • art. 157 c.p.

    il termine base di prescrizione va computato tenendo conto della recidiva reiterata e specifica quale circostanza aggravante ad effetto speciale

  • art. 161 c.p.

    la recidiva aggravante incide anche sull'entità della proroga del termine di prescrizione in presenza di atti interruttivi

  • art. 63, comma 4, c.p.

    in presenza di più circostanze ad effetto speciale si applica il criterio moderatore per il calcolo del massimo termine prescrizionale

  • art. 616 c.p.p.

    regola le statuizioni conseguenti alla declaratoria di inammissibilità del ricorso

  • art. 157 c.p.

    richiamato anche per il calcolo del termine massimo di prescrizione

  • art. 161 c.p.

    richiamato anche per il calcolo della proroga del termine massimo di prescrizione

Massime di principio

  • La recidiva reiterata e specifica, quando qualificata come circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul termine base di prescrizione sia sull'aumento della proroga per effetto degli atti interruttivi.
  • Nel calcolo della prescrizione occorre considerare tutte le circostanze ad effetto speciale contestate e, se ricorrono congiuntamente, applicare il criterio moderatore previsto dall'art. 63, comma 4, c.p.
  • La deduzione di prescrizione è manifestamente infondata quando il termine massimo, correttamente ricalcolato alla luce delle aggravanti speciali, non risulta ancora maturato alla data della decisione impugnata.
  • Dopo una sentenza resa all'esito di concordato tra le parti, è preclusa una censura di merito sulla motivazione che investa la responsabilità, mentre resta deducibile solo l'eventuale illegalità della pena concordata.
  • Il motivo di ricorso deve essere specifico e non meramente generico; in mancanza, il ricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penaleReati tributari
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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