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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36901/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il rigetto della domanda risarcitoria già pronunciato nei gradi di merito. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Non vi è stata condanna alle spese per mancata difesa dell'intimato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di risarcimento danni proposta nei confronti di un comune per un sinistro verificatosi su una strada comunale. L'attrice originaria aveva dedotto di essere inciampata contro un muretto a causa della scarsa illuminazione, cadendo e riportando lesioni, ma il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non provata la dinamica del fatto. L'appello del figlio, subentrato quale erede dopo la morte della madre, era stato a sua volta respinto per la medesima ragione. In cassazione il ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per asserita composizione incompleta del collegio, per assenza di un consigliere presente in udienza; 2) violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, per mancata chiamata in giudizio di altri eredi; 3) e 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa o errata valutazione delle prove, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato elementi quali il malfunzionamento del lampione e altri indizi della caduta. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: il primo per difetto di specifica indicazione e deposito degli atti rilevanti; il secondo perché non coglieva la ratio decidendi, centrata sull'insufficiente prova del fatto storico del sinistro, oltre che per genericità; il terzo e il quarto perché miravano a una rivalutazione del merito, estranea al sindacato di legittimità, e non denunciavano l'omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito; il vizio di cui al n. 5 riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa valutazione di elementi istruttori.

  • art. 174 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità della decisione per pretesa composizione non completa del collegio.

  • art. 158 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta nullità della sentenza per violazione delle regole sulla composizione del collegio.

  • art. 276 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta irregolare composizione del collegio giudicante.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda; la censura sulla composizione del collegio è stata ritenuta inammissibile anche per mancata produzione del verbale d'udienza.

  • art. 11 c.p.c.

    Invocato nel motivo relativo alla chiamata in causa di ulteriori eredi.

  • art. 307 c.p.c.

    Invocato nel motivo relativo alla prosecuzione/interruzione del processo dopo la morte della parte originaria.

  • art. 354 c.p.c.

    Invocato nel motivo relativo alla necessità di integrazione del contraddittorio in appello.

  • art. 383 c.p.c.

    Invocato nel motivo relativo agli effetti della cassazione e alla gestione del contraddittorio.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove è rimessa al giudice di merito; in cassazione non è censurabile come tale se non nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile ed è successivo al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, applicato dalla Corte per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione è denunciabile, dopo la riforma del 2012, solo come omesso esame di un fatto storico principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non è sufficiente lamentare la mancata considerazione di singoli elementi istruttori.
  • La censura sulla composizione del collegio o su altre nullità processuali deve essere supportata dalla specifica indicazione e produzione degli atti rilevanti; in difetto, il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
  • La deduzione di litisconsorzio necessario o di omessa integrazione del contraddittorio deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e deve indicare in modo preciso la posizione processuale dei soggetti asseritamente pretermessi; la mera genericità impedisce il vaglio di ammissibilità.
  • La valutazione del materiale probatorio è riservata al giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione da una diversa lettura delle risultanze processuali.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, per le impugnazioni proposte dopo il 30 gennaio 2013, la debenza dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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