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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34764/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (indagato)

La controversia

Il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 30 giugno 2026, aveva annullato il decreto del GIP che aveva convertito in sequestro preventivo il sequestro probatorio di banconote per un valore superiore a 50.000 euro, disponendo il dissequestro e la restituzione della somma all’indagato. Il Sostituto Procuratore ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, violazione di legge ai sensi dell’art. 606, lett. b), c.p.p. Ha contestato la conclusione secondo cui la partecipazione dell’indagato ai reati fiscali presupposti avrebbe escluso la ricettazione ai sensi dell’incipit dell’art. 648 c.p.; ha richiamato l’art. 9 d.lgs. 74/2000, sostenendo che, poiché tale disposizione esclude il concorso tra emittente e utilizzatore di fatture per operazioni inesistenti, l’emittente che trasferisca all’utilizzatore proventi derivanti dalla monetizzazione delle fatture, pur senza concorrere all’annotazione ma essendone consapevole, può rispondere di ricettazione. La Corte ha rilevato che il ricorso non chiariva se l’indagato fosse emittente o utilizzatore delle fatture e non affrontava adeguatamente la necessità di indicare ulteriori elementi concreti idonei a dimostrare la provenienza delittuosa del denaro.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità, poiché non si confrontava compiutamente con le ragioni dell’ordinanza impugnata: permaneva l’incertezza sul ruolo dell’indagato nella vicenda delle fatture e non erano stati specificati ulteriori elementi, oltre alla generica ipotesi di reato fiscale e alla disponibilità del contante, significativi della certa provenienza del denaro da delitto. La Corte ha ribadito che il fumus della ricettazione o del riciclaggio, in presenza di rilevanti somme di denaro o preziosi non giustificati, non può fondarsi soltanto sulle modalità di occultamento e sull’assenza di redditi leciti: occorrono ulteriori elementi indicativi della provenienza illecita, dei quali il provvedimento cautelare deve dare conto. Ha inoltre osservato che, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, l’indagato sembrava essere autore del reato fiscale presupposto, circostanza incompatibile con la ricettazione di quei proventi. Resta quindi ferma l’ordinanza di dissequestro e restituzione. La decisione è stata assunta il 16 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    in caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro contante o di beni preziosi prive di giustificazione, la sussistenza del fumus dei delitti di ricettazione e riciclaggio deve essere connessa all'individuazione non soltanto di particolari modalità di occultamento del contante, significative della volontà di occultarlo, e dell'assenza di redditi leciti ma, altresì, alla presenza di ulteriori elementi significativi della certa provenienza da delitto

    Per configurare il fumus della ricettazione su denaro o preziosi non giustificati non bastano il loro occultamento e l’assenza di redditi leciti: devono essere indicati ulteriori elementi significativi della certa provenienza da un delitto presupposto. Inoltre, la ricettazione è esclusa se emerge che l’indagato ha concorso nel reato presupposto.

  • art. 648-bis c.p.

    in caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro contante o di beni preziosi prive di giustificazione, la sussistenza del fumus dei delitti di ricettazione e riciclaggio deve essere connessa all'individuazione non soltanto di particolari modalità di occultamento del contante, significative della volontà di occultarlo, e dell'assenza di redditi leciti ma, altresì, alla presenza di ulteriori elementi significativi della certa provenienza da delitto

    Anche per il fumus del riciclaggio, la mera disponibilità di denaro o preziosi non giustificati, l’occultamento e l’assenza di redditi leciti non sono sufficienti senza ulteriori elementi indicativi della provenienza delittuosa.

  • art. 606, lett. b), c.p.p.

    Presentando ricorso per cassazione, il Sostituto Procuratore di Brescia ha dedotto, con unico motivo, la violazione di legge (art. 606, lett. b, cod. proc. pen.) insita nella ricostruzione posta a base della decisione impugnata

    Il ricorso per cassazione è stato proposto per violazione di legge; la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché il motivo era generico e non si confrontava compiutamente con la motivazione dell’ordinanza impugnata.

  • art. 9 d.lgs. 74/2000

    Il ricorso non si confronta compiutamente con la decisione impugnata, non riuscendo, così, ad eliminare l’incertezza in ordine alla ricostruzione propugnata dalla parte pubblica.

    La Corte non ha risolto nel merito la tesi fondata sull’art. 9 d.lgs. 74/2000: il richiamo alla disposizione non superava l’incertezza, decisiva nel caso concreto, circa il ruolo dell’indagato come emittente o utilizzatore delle fatture.

  • art. 610, comma 5, c.p.p.

    ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale.

    In mancanza di una richiesta tempestiva di trattazione orale, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti.

  • art. 611, comma 1-bis, c.p.p.

    ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale.

    La trattazione si è svolta in camera di consiglio senza le parti perché non era pervenuta nei termini una richiesta di discussione orale.

Massime di principio

  • Ai fini del sequestro preventivo per ricettazione o riciclaggio, il rinvenimento di una rilevante somma di denaro o di beni preziosi non giustificati non consente da solo di desumere la provenienza delittuosa: occorrono ulteriori elementi significativi della certa derivazione da un reato presupposto, che devono essere esposti nel provvedimento cautelare.
  • Le modalità di occultamento dei beni e l’assenza di redditi leciti, anche considerate insieme, non sono sufficienti a fondare il fumus della ricettazione o del riciclaggio se mancano elementi ulteriori sulla provenienza delittuosa.
  • La ricettazione non è configurabile nei confronti di chi risulti concorrente nel reato presupposto; quando la prospettazione accusatoria lascia incerto se l’indagato sia autore del reato presupposto o soggetto estraneo a esso, il ricorso deve confrontarsi specificamente con tale incertezza e con gli elementi che dimostrerebbero la provenienza illecita dei beni.

Come è indicizzato

MaterieSequestro preventivoImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

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