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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08872/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da un istituto bancario per ottenere l'inefficacia, nei propri confronti, di una compravendita immobiliare con cui una debitrice/fideiussore aveva trasferito alla nuora un immobile, riservandosi il diritto di abitazione. Secondo il creditore, l'atto aveva pregiudicato la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. in relazione a un credito derivante da fideiussione specifica prestata a garanzia di un mutuo agrario concesso a un'impresa familiare. I convenuti avevano chiesto il rigetto della revocatoria contestando l'esistenza dei presupposti dell'art. 2901 c.c. e la sussistenza dell'elemento soggettivo. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) la nullità della fideiussione perché conforme allo schema ABI ritenuto anticoncorrenziale, con conseguente venir meno del credito posto a base della revocatoria e, inoltre, l'estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c.; 2) la mancata instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria ovvero della procedura prevista dall'art. 128-bis T.U.B.; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per errata valutazione delle prove e mancato rilievo della congruità del prezzo di vendita; 4) violazione dell'art. 2901 c.c. per insussistenza dell'eventus damni, sostenendo che il creditore non avesse agito esecutivamente contro il debitore principale e che il patrimonio della garante contenesse altri beni immobili. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi e rigettato nel merito il quarto, confermando la revoca della compravendita e la condanna alle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili le censure nuove o non tempestivamente dedotte nei gradi di merito: la questione di nullità della fideiussione conformata al modello ABI e quella relativa alla mediazione obbligatoria non risultavano allegate e trattate nel giudizio di merito; inoltre la doglianza sull'art. 115 c.p.c. era in realtà una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione. È stata poi respinta la censura sull'art. 2901 c.c., perché la motivazione dei giudici di merito era congrua e immune da vizi logici: il credito bancario era anteriore all'atto dispositivo, l'atto aveva sottratto un bene di rilievo alla garanzia patrimoniale e la consapevolezza del pregiudizio poteva desumersi in via presuntiva da vari elementi indiziari. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente, con condanna dei ricorrenti alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria presuppone un pregiudizio alle ragioni del creditore e, per gli atti onerosi, la consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore e del terzo; il credito è rilevante se già sorto, anche se non ancora esigibile.

  • art. 2740 c.c.

    La fuoriuscita di un bene immobile di valore dal patrimonio del debitore altera in senso peggiorativo la garanzia patrimoniale generica dei creditori.

  • art. 1936 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla fideiussione, senza che la Corte accogliesse la censura per novità e difetto di deduzione nei gradi di merito.

  • art. 1957 c.c.

    L'eccezione di estinzione della garanzia è eccezione propria e non mera difesa; non risulta proposta nei gradi di merito e non può essere utilmente introdotta in cassazione.

  • art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010

    La questione della mediazione obbligatoria non è esaminabile in cassazione se non risulta dedotta nei gradi di merito e se richiede accertamenti fattuali non compiuti.

  • art. 128-bis T.U.B.

    Richiamato dai ricorrenti come possibile procedura alternativa di mediazione bancaria; la censura è stata dichiarata inammissibile per novità.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o altrimenti non utilizzabili; non quando si contesta la valutazione comparativa delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'illiceità antitrust dello schema fideiussorio ABI; la Corte osserva che il provvedimento Banca d'Italia n. 55/2005 riguarda le sole fideiussioni omnibus.

  • art. 101 TFUE

    Richiamato dai ricorrenti nel contesto dell'asserita intesa restrittiva della concorrenza relativa alle fideiussioni ABI.

  • Provvedimento Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005

    La Corte ribadisce che concerne le sole fideiussioni omnibus e non costituisce prova privilegiata per fideiussioni ordinarie di contenuto diverso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove che non risultino dedotte nei gradi di merito o che richiedano accertamenti di fatto non compiuti; ciò vale anche per eccezioni rilevabili d'ufficio, se i relativi presupposti fattuali non sono stati tempestivamente allegati o acquisiti al processo.
  • La nullità di una fideiussione conforme a uno schema ABI antitrust può essere rilevata d'ufficio solo se dagli atti risultano tutti i fatti necessari a integrarla; il provvedimento della Banca d'Italia del 2005 non può essere automaticamente esteso a fideiussioni ordinarie di contenuto diverso.
  • L'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non può essere surrogata, in sede di legittimità, da una mera deduzione sulla nullità della clausola di deroga se tale eccezione non è stata tempestivamente proposta.
  • Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, il credito è tutelabile anche se non ancora esigibile, purché sia già sorto al momento dell'atto dispositivo; per gli atti a titolo oneroso è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori, desumibile anche per presunzioni.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. non si configura quando si contesta la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, ma solo quando la decisione sia fondata su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi.
  • L'eventus damni nella revocatoria può essere integrato dalla fuoriuscita di un bene immobile di rilievo dal patrimonio del debitore, poiché ciò peggiora la garanzia patrimoniale generica e aumenta il rischio di infruttuosità dell'azione esecutiva.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalitàBuona fede e correttezza

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