Cassazione Civile, Ordinanza n. 06794/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia origina da investimenti in titoli obbligazionari Parmalat e Del Monte effettuati tramite l'intermediario bancario. In primo grado alcuni investitori avevano chiesto la declaratoria di nullità o annullabilità dei contratti di acquisto, oppure l'accertamento della violazione degli obblighi di diligenza dell'intermediario e la condanna alla restituzione delle somme investite e al risarcimento dei danni. Dopo un primo ciclo processuale e un rinvio, la Corte d'appello aveva dichiarato la nullità dei contratti di intermediazione mobiliare per mancanza di forma scritta, ritenendo che il contratto-quadro non risultasse validamente perfezionato per tutti gli investitori e che, per alcuni di essi, la documentazione prodotta dalla banca fosse insufficiente o non riferibile con certezza. I ricorrenti in Cassazione, limitatamente alla propria posizione, hanno denunciato: omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. per non avere la Corte d'appello accertato l'effettiva esistenza del contratto-quadro; vizio di motivazione e violazione delle norme di settore per avere la Corte valorizzato, come fonte scritta valida, un contratto di gestione di patrimoni mobiliari e non un contratto-quadro di negoziazione; contraddittorietà della sentenza nel ritenere che quel contratto di gestione potesse integrare il requisito di forma scritto richiesto per il servizio di investimento contestato. I ricorrenti hanno anche reiterato eccezioni sulla tardività di documenti depositati dalla banca e sulla domanda di restituzione delle cedole.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse in realtà pronunciato sul punto, accertando sulla base della documentazione prodotta che, per il cliente interessato, l'operazione di investimento trovava legittimazione in un contratto di gestione patrimoniale regolarmente sottoscritto e non in un distinto contratto-quadro mancante di forma. La Cassazione ha osservato che il contratto di gestione di portafoglio, se validamente sottoscritto, è idoneo a fondare le operazioni di investimento eseguite in conformità al suo contenuto; inoltre, i ricorrenti non avevano dedotto che gli ordini impartiti avessero comportato una modifica radicale della linea di investimento tale da sostituire il programma negoziale originario. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti ed è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato per censurare l'omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio, ritenendo che il giudice di merito avesse effettivamente deciso sulla questione della validità del rapporto contrattuale rilevante.
art. 23 d.lgs. 58/1998 (TUF)
La forma scritta del contratto di investimento è posta a tutela dell'investitore; tuttavia, nel caso concreto, la sottoscrizione del contratto di gestione patrimoniale è stata ritenuta idonea a integrare il requisito formale per le operazioni eseguite in sua esecuzione.
art. 30 Reg. Consob n. 11552/1998
Richiamato come disciplina del contratto di gestione patrimoniale e della sua forma; la Corte ha valorizzato il contratto regolarmente sottoscritto quale fonte legittimante degli ordini di acquisto.
art. 24 d.lgs. 58/1998 (TUF)
Evocato per distinguere il servizio di gestione di portafogli dagli altri servizi di investimento.
art. 37 Reg. Consob n. 11552/1998
Richiamato insieme agli artt. 30 e seguenti per la disciplina del contratto di gestione di portafoglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la sentenza impugnata abbia comunque affrontato, anche implicitamente, il tema decisivo devoluto, fornendo una risposta incompatibile con la pretesa omissione.
- Nel settore dei servizi di investimento, la forma scritta richiesta per il contratto con l'intermediario va valutata in relazione al rapporto concretamente posto a base delle operazioni: un contratto di gestione di portafoglio validamente sottoscritto può costituire la fonte legittimante degli ordini di acquisto eseguiti in conformità al programma negoziale pattuito.
- La nullità per difetto di forma del contratto di intermediazione non può essere affermata in astratto se dalle risultanze documentali emerge un diverso contratto scritto idoneo a sorreggere l'operazione contestata.
- Chi deduce l'inidoneità del contratto scritto prodotto dall'intermediario deve allegare e dimostrare che l'ordine impartito dal cliente abbia modificato radicalmente la linea di investimento originaria, trasformandosi in un negozio sostitutivo del programma concordato.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione dell'attività interpretativa e ricostruttiva compiuta dal giudice di merito quando quest'ultimo abbia già individuato la fonte contrattuale delle operazioni contestate.
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