Cassazione Civile, Ordinanza n. 25327/2022 del 25/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di rettifica e liquidazione emessi in relazione a un atto istitutivo di trust registrato nel 2013, con il quale alcuni disponenti avevano conferito immobili in un trust nominando una delle disponenti trustee e prevedendo come beneficiari finali gli stessi disponenti e, dopo il loro decesso, un terzo soggetto. Nell'atto la base imponibile era stata indicata pari a zero, ritenendo che il valore dei beni fosse assorbito dagli oneri di trasferimento, e l'atto era stato assoggettato a imposta in misura fissa. L'Ufficio ha invece rideterminato la base imponibile ai fini dell'imposta di successione e donazione e delle imposte ipotecaria e catastale, applicando l'imposizione proporzionale. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per la ritenuta inapplicabilità nel processo tributario della notificazione via PEC; in appello la CTR ha ritenuto ammissibile il ricorso, ma lo ha respinto nel merito, affermando sia la soggettività passiva del trust nella persona del trustee sia l'esistenza di un effettivo trasferimento di beni idoneo a giustificare la tassazione proporzionale. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto, con due motivi, da un lato la nullità della sentenza per avere la CTR ritenuto sanata la nullità dell'atto impositivo per effetto della costituzione in giudizio del trustee, pur escludendo la personalità giuridica del trust; dall'altro la violazione della disciplina sull'imposta di donazione e successione e dei principi costituzionali di capacità contributiva, per avere la CTR considerato imponibile la mera costituzione del trust senza un effettivo trasferimento di ricchezza, nonostante la mancata produzione dell'atto istitutivo.
La decisione
La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo e lo ha rigettato, ritenendo che la notifica dell'atto al trust, pur strutturalmente difettosa, fosse stata sanata dalla costituzione in giudizio del trustee che aveva impugnato l'atto. Ha poi accolto il primo motivo, affermando che la costituzione del vincolo di destinazione e l'atto di dotazione del trust, di regola, non integrano un autonomo presupposto impositivo ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni né delle imposte ipotecaria e catastale, perché fiscalmente neutri in mancanza di un effettivo trasferimento stabile e definitivo di ricchezza; il prelievo proporzionale può operare soltanto al momento dell'eventuale attribuzione finale dei beni al beneficiario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR della Lombardia anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
norma invocata per censurare la sentenza di merito per violazione di legge e vizio motivazionale.
art. 132, comma 4, c.p.c.
richiamato come parametro della denunciata nullità della sentenza.
art. 2, comma 47, D.L. 262/2006
la Corte ne afferma l'ambito applicativo: la costituzione del vincolo di destinazione non costituisce di per sé un autonomo presupposto impositivo; l'imposta colpisce il reale trasferimento di ricchezza.
L. 286/2006
legge di conversione del D.L. 262/2006 richiamata per la disciplina dell'imposta su successioni, donazioni e vincoli di destinazione.
art. 53 Cost.
il prelievo è legittimo solo in presenza di un effettivo indice di ricchezza; la mera segregazione patrimoniale non basta.
L. 364/1989
richiamata quale legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja sul trust.
D.P.R. 131/1986
richiamato indirettamente nel principio secondo cui l'atto di trust è tassato in misura fissa quanto all'imposta di registro.
imposte ipotecarie e catastali
la Corte afferma che, in assenza di trasferimento definitivo, anche tali imposte sono dovute in misura fissa.
L. 346/1990
richiamata nel motivo di ricorso quale disciplina dell'imposta di successione e donazione.
Massime di principio
- Nel trust, la costituzione del vincolo di destinazione e l'atto di dotazione patrimoniale, se privi di trasferimento definitivo di ricchezza, non integrano di regola il presupposto per l'applicazione proporzionale dell'imposta di successione e donazione.
- Ai fini della tassazione del trust occorre verificare se vi sia un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale; il momento fiscalmente rilevante, in linea generale, è quello dell'eventuale attribuzione finale al beneficiario.
- La mera intestazione formale dei beni al trustee e la segregazione patrimoniale non equivalgono a un arricchimento immediato imponibile, perché il trustee è tenuto ad amministrare e custodire i beni in vista del ritrasferimento.
- Un difetto di notifica dell'atto tributario al trust può essere sanato dalla costituzione in giudizio del trustee che abbia impugnato l'atto.
- L'imposizione deve rispettare il principio di capacità contributiva e, in assenza di un effettivo indice di ricchezza, non può essere commisurata in misura proporzionale al solo atto istitutivo o di dotazione.
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