Cassazione Civile, Ordinanza n. 29433/2025 del 06/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente aveva proposto opposizione allo stato passivo chiedendo l'ammissione di crediti per complessivi euro 4.906.582,33, articolati in varie voci: crediti per cessione di crediti, finanziamenti, interessi su un finanziamento dell'anno 2011 e una somma qualificata come caparra per l'acquisto di terreni della società poi fallita, o in subordine come finanziamento. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione rilevando che i fatti costitutivi dei crediti non erano stati adeguatamente provati e che, per tale ragione, non era necessario disporre l'istruttoria richiesta. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 360 n. 4 c.p.c., assumendo che il decreto fosse privo di adeguata motivazione e avesse omesso di valutare la documentazione prodotta (scritture contabili, estratti conto bancari, bilancio e ulteriori elementi anche tramite c.t.u. o richiesta di informazioni ex art. 210 c.p.c.), e, con il secondo motivo, l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione alla voce di euro 299.532,50, sostenendo che il fallimento aveva chiesto e la società opponente aveva accettato di imputare quella somma, già registrata come cauzione ricevuta, a caparra sul prezzo di compravendita di terreni.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, esaminati congiuntamente, si risolvessero nella contestazione della valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito, profilo non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo. Nel caso concreto, però, la ricorrente non aveva specificamente indicato e riprodotto i fatti storici asseritamente decisivi, né aveva adempiuto agli oneri di specificità di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.; inoltre, il tribunale aveva comunque preso in considerazione i fatti rilevanti e aveva motivato in modo non apparente, escludendo che vi fosse un'anomalia motivazionale denunciabile. È stata quindi confermata la statuizione di rigetto dell'opposizione allo stato passivo e la ricorrente è stata condannata alle spese, oltre alla condanna ex art. 380-bis c.p.c. e art. 96 c.p.c., nonché al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità per motivazione mancante o solo apparente è ammissibile solo in presenza di anomalie motivazionali che si traducono in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
art. 360 n. 4 c.p.c.
È stato richiamato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non rileva la mera insufficienza o la diversa valutazione delle prove.
art. 366 n. 6 c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda e riprodurne il contenuto essenziale.
art. 369 n. 4 c.p.c.
È necessario depositare gli atti e i documenti richiamati a fondamento del motivo di ricorso.
art. 210 c.p.c.
È stata evocata come richiesta istruttoria di acquisizione di informazioni, ma la Corte non ha ravvisato decisività o corretta deduzione del vizio relativo al suo mancato accoglimento.
art. 380-bis c.p.c.
La definizione del ricorso in conformità alla proposta comporta le conseguenze previste dalla norma, anche sul piano sanzionatorio.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
È stata applicata la condanna equitativa in favore della controparte e la condanna in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.
art. 12 preleggi
L'interpretazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. va condotta secondo i canoni ermeneutici generali, con riduzione del sindacato di legittimità al minimo costituzionale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la doglianza sulla motivazione è ammissibile solo quando la motivazione manchi del tutto, sia solo apparente, presenti contrasti irriducibili o risulti obiettivamente incomprensibile; non è consentito trasformare il ricorso in un terzo grado di merito.
- Il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non la mera omessa valutazione di singoli documenti o la contestazione della loro attendibilità.
- Chi deduce l'omesso esame di un fatto decisivo deve indicare in modo specifico il fatto storico, la fonte processuale da cui esso risulta e la sua decisività, adempiendo agli oneri di specificità e di deposito degli atti rilevanti.
- La mancata ammissione di mezzi istruttori è censurabile in cassazione solo se il ricorrente indica puntualmente le prove richieste, il contenuto delle circostanze da provare e dimostra il nesso causale tra il diniego istruttorio e l'errore decisorio, nonché la decisività della prova omessa.
- La valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto sono riservate al giudice di merito; in cassazione sono sindacabili solo nei limiti rigorosi del controllo sull'esistenza di un vero e proprio omesso esame di fatto decisivo.
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