Sentenza n. 11240/2026 - Roma, Sezione 3T
Per l’esecuzione della sentenza n. 234/2025, pubblicata in data 24/3/2025, emessa dal Tribunale di Viterbo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 234/2025 del Tribunale di Viterbo
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastico)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 234/2025 del Tribunale di Viterbo, deducendo l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero e le articolazioni scolastiche resistenti non hanno fornito chiarimenti o indicazioni circa l'avvenuta o corretta esecuzione del titolo giudiziale. Il ricorrente ha quindi chiesto che fosse dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza civile.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Rilevato l'inadempimento allegato e l'assenza di chiarimenti da parte dell'Amministrazione, ha ritenuto fondata la pretesa del ricorrente anche alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore richiamati da Cass. 13533/2001. Il giudice dell'ottemperanza ha affermato che dalla sentenza del Tribunale di Viterbo deriva il diritto del ricorrente a conseguire la prestazione riconosciuta e che i relativi presupposti non sono sindacabili nel giudizio di ottemperanza. Ha pertanto ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale inutile decorso del termine, ha nominato quale Commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione resistente competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su richiesta del ricorrente e con ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. L'Amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento di 400 euro, oltre accessori di legge, per spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giudiziali esecutivi nei confronti dell'Amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e nominare, per l'eventuale inadempimento, un Commissario ad acta.
Cass. 13533/2001
Il giudice richiama i principi in tema di riparto dell'onere della prova tra creditore e debitore, valorizzando l'assenza di chiarimenti dell'Amministrazione sull'adempimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente allega l'inadempimento dell'Amministrazione e l'Amministrazione non fornisce chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta corretta esecuzione del titolo, la pretesa esecutiva può essere accolta sulla base del riparto dell'onere della prova tra creditore e debitore.
- Il giudice dell'ottemperanza deve dare esecuzione al contenuto riconosciuto nel titolo giudiziale, senza poter rimettere in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già accertata dal giudice della cognizione.
- L'ordine di esecuzione del giudicato può essere accompagnato dalla fissazione di un termine e dalla nomina preventiva di un Commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta del ricorrente, in caso di inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione.
- Il Commissario ad acta può essere individuato nel dirigente generale dell'Amministrazione competente per materia, con facoltà di delega, senza compenso e con un termine decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione.
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