Cassazione Civile, Ordinanza n. 25422/2024 del 23/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008, con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione somme conseguenti a detrazioni IVA ritenute indebite. Secondo l'Amministrazione, l'attività di cessione di beni e prestazione di servizi ai soci non integrava attività commerciale dell'ente, ma si inseriva nella finalità istituzionale dell'associazione; inoltre, le fatture emesse verso i soci sarebbero state un mero espediente contabile per giustificare il passaggio del possesso e poi della proprietà di beni strumentali già integralmente pagati dai soci direttamente ai fornitori. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso dell'associazione, ma la Commissione tributaria regionale, in riforma, aveva dato ragione all'Agenzia. In cassazione l'associazione ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, e dell'art. 61 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la sentenza di appello fosse apparente/motivata in modo insufficiente, perché non avrebbe chiarito le prove poste a base della qualificazione dei servizi resi come attività istituzionale e non avrebbe esaminato lo statuto dell'ente; con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 2909 e 2697 c.c. e del giudicato esterno, assumendo che una precedente sentenza passata in giudicato avesse già qualificato l'associazione in termini incompatibili con la ricostruzione dell'Ufficio e dovesse fare stato anche per il periodo d'imposta successivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza regionale esponeva in modo sufficiente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, indicando che i beni erano stati acquistati direttamente dai soci e che le fatture dell'associazione costituivano un mero artificio contabile; ha inoltre ricordato che, per ottenere l'agevolazione di cui all'art. 148 TUIR, l'ente associativo deve dimostrare lo svolgimento di attività non commerciale in diretta attuazione degli scopi istituzionali verso iscritti e associati, e che lo statuto da solo non basta. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché nel ricorso non era stato riprodotto integralmente il testo della sentenza invocata come giudicato esterno; comunque è stato anche ritenuto infondato nel merito, perché il giudicato relativo a un'annualità non si estende automaticamente ad altri periodi d'imposta, salvo che riguardi qualificazioni o elementi durevoli nel tempo, circostanza esclusa nel caso concreto, dove erano in discussione attività diverse in annualità diverse. L'associazione è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
La censura di motivazione è infondata se la sentenza di merito espone in modo sufficiente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, consentendo la comprensione del percorso argomentativo.
art. 61 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato come parametro della dedotta violazione processuale, senza autonome precisazioni ulteriori nel provvedimento.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La doglianza di nullità della sentenza è respinta perché la motivazione della decisione impugnata è ritenuta adeguata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di violazione di legge e di giudicato esterno proposto dalla parte ricorrente.
art. 148 TUIR
L'agevolazione per gli enti associativi spetta solo se l'associazione dimostra lo svolgimento di attività non commerciale in diretta attuazione degli scopi istituzionali nei confronti di iscritti e associati; lo statuto, da solo, non è sufficiente.
art. 4 d.P.R. n. 633/1972
È richiamato per la qualificazione dell'ente e per distinguere tra attività istituzionale e commerciale ai fini IVA.
art. 2909 c.c.
Il giudicato esterno non si estende automaticamente a periodi d'imposta diversi, salvo che riguardi elementi o qualificazioni durevoli nel tempo.
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la mancata prova dell'Ufficio; la Corte ribadisce che, nel caso di agevolazioni fiscali per enti associativi, grava sull'ente la dimostrazione dei presupposti dell'agevolazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di omessa o apparente motivazione è infondata quando la sentenza impugnata espone le ragioni di fatto e di diritto della decisione in modo sufficiente a renderne intellegibile il percorso argomentativo.
- Per beneficiare del regime agevolativo riconosciuto agli enti associativi, l'ente deve provare concretamente che l'attività svolta sia non commerciale e direttamente strumentale agli scopi istituzionali verso gli associati; la mera previsione statutaria non basta.
- Ai fini fiscali, l'emissione di fatture verso i soci non è decisiva in sé: occorre verificare se vi sia un effettivo corrispettivo e una reale movimentazione economica, oppure un mero artificio contabile privo di sostanza.
- Il giudicato esterno relativo a una determinata annualità d'imposta non si estende automaticamente alle annualità successive o precedenti, salvo che investa qualificazioni giuridiche o presupposti di fatto a efficacia durevole nel tempo.
- Chi deduce in cassazione l'esistenza o la portata di un giudicato esterno deve rispettare il principio di autosufficienza, riproducendo integralmente nel ricorso il testo della sentenza invocata, non essendo sufficiente il richiamo a estratti o sintesi.
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