Sentenza n. 1283/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento dei seguenti atti e documenti: - del decreto “Cat.-OMISSIS- del Questore della Provincia di Siracusa del -OMISSIS-, di rigetto dell’istanza di rilascio della licenza di porto fucile per uso caccia; - ove occorra e per quanto di interesse della nota “Cat.-OMISSIS-, di comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e ss della L. 241/1990, di diniego del rinnovo del porto fucile per uso caccia; - nonché di tutti gli altri atti del procedimento, presupposti connessi e/o consequenziali, anche non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio della licenza di porto fucile per uso caccia, fondato su una querela per minacce e diffamazione e su una risalente condanna per detenzione illegale di munizioni
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di porto d'armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già titolare per oltre trentadue anni di una licenza di porto fucile per uso caccia, ha impugnato il diniego adottato dal Questore di Siracusa. Il provvedimento era motivato mediante il richiamo a una precedente revoca della licenza, fondata sulla proposizione di una querela per minacce e diffamazione e su una condanna, con decreto penale divenuto irrevocabile, alla pena pecuniaria di euro 175 per detenzione illegale di munizioni non denunciate. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., sostenendo che non ricorressero cause ostative tipiche, che la querela fosse stata rimessa e che il reato fosse stato successivamente dichiarato estinto, con conseguente eliminazione degli effetti penali della condanna. Ha inoltre denunciato difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, violazione del principio di proporzionalità, dell'art. 3 l. 241/1990 e dell'art. 24 Cost., evidenziando il carattere ultraventennale degli episodi e l'assenza di ulteriori condotte negative. Con un secondo motivo ha sostenuto che, al più, l'amministrazione avrebbe potuto disporre la sospensione della licenza ai sensi dell'art. 10 T.U.L.P.S.; con un terzo motivo ha ribadito la contraddittorietà del diniego, fondato su una condanna meramente pecuniaria e risalente nel tempo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, facendo salve le ulteriori determinazioni dell'amministrazione. Il Collegio ha riconosciuto che l'autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nel valutare l'affidabilità del richiedente una licenza di porto d'armi, anche valorizzando fatti non penalmente rilevanti, in funzione della tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. Tale discrezionalità deve però essere esercitata sulla base di un'istruttoria adeguata e di una motivazione congrua, logica e ragionevole, idonea a evidenziare ragioni concrete e attuali ostative al rilascio. Nel caso concreto, la Questura si è limitata a richiamare fatti risalenti a oltre vent'anni prima, senza considerare adeguatamente che la querela era stata rimessa, che il reato oggetto del decreto penale era stato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 460, comma 5, c.p.p. e che non risultavano ulteriori condotte negative nel periodo successivo. Non è stata compiuta una concreta valutazione della rilevanza attuale di tali episodi rispetto all'affidabilità del ricorrente, né è stato spiegato perché essi rendessero tuttora sconsigliabile la titolarità del porto d'armi, nonostante il precedente possesso della licenza per oltre trent'anni. Il vizio decisivo è stato individuato nel difetto di motivazione e di istruttoria. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 11 e 43 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Le disposizioni sono richiamate quali parametri per la verifica dei requisiti di affidabilità e delle condizioni ostative al rilascio delle licenze di porto d'armi; il giudice ha escluso che il diniego fosse adeguatamente giustificato sulla base dei fatti concretamente valorizzati.
art. 10 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.
La norma è stata invocata dal ricorrente per sostenere che l'amministrazione avrebbe potuto adottare una misura meno afflittiva, ma la decisione si fonda sull'annullamento per difetto di motivazione e istruttoria e non accerta in concreto l'applicabilità della sospensione.
art. 3 l. 241/1990
Impone una motivazione adeguata del provvedimento; il diniego è stato annullato perché non esplicitava le ragioni concrete e attuali per cui fatti ultraventennali incidevano sull'affidabilità del richiedente.
art. 460, comma 5, c.p.p.
nei due anni dalla definitività del decreto, il prevenuto non ha riportato alcuna altra condanna ... e ricorrono le condizioni previste dall’art. 460 comma 5 c.p.p. per dichiarare l’estinzione del reato e di ogni effetto penale
La dichiarazione di estinzione del reato e di ogni effetto penale era un elemento che la Questura avrebbe dovuto considerare nella valutazione attuale dell'affidabilità, pur potendo l'amministrazione valorizzare il dato storico della condotta.
art. 24 Cost.
È stato richiamato dal ricorrente tra i parametri asseritamente violati, ma la sentenza non sviluppa una specifica motivazione autonoma su tale disposizione.
Massime di principio
- Il potere dell'autorità di pubblica sicurezza di valutare discrezionalmente l'affidabilità del richiedente una licenza di porto d'armi è ampio, ma deve essere esercitato nel rispetto dei canoni di congruità, coerenza logica, ragionevolezza e proporzionalità.
- Un diniego di licenza di porto d'armi fondato su fatti risalenti a oltre vent'anni prima richiede una motivazione concreta e attuale, che spieghi la loro incidenza sull'affidabilità odierna dell'interessato e non si limiti al mero richiamo storico degli episodi.
- La rimessione di una querela e l'estinzione del reato non impediscono in assoluto all'amministrazione di considerare il fatto storico nell'ambito della valutazione discrezionale di affidabilità, ma impongono una specifica ponderazione del loro significato e della loro rilevanza attuale.
- Il precedente penale estinto e l'assenza di ulteriori condotte negative per un lungo periodo non determinano automaticamente il diritto al rilascio del porto d'armi, ma devono essere effettivamente considerati nell'istruttoria e nella motivazione del diniego.
- L'annullamento del diniego per difetto di motivazione e di istruttoria non comporta il rilascio automatico della licenza, restando salve le ulteriori determinazioni dell'autorità competente sulla base di una rinnovata valutazione.
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