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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21452/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Salerno che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP il 1/7/2021 in relazione al delitto di cui all'art. 512‑bis c.p., relativo alla presunta intestazione fittizia del 20% delle quote della s.a.s. "Peccati Gola di Ferrara Jessica & C." a favore del ricorrente, attribuita dal padre Ferrara Gennaro tramite la coniuge Tarulli Maria. Il difensore ha censurato carenze di motivazione, il mancato esame della documentazione che attesterebbe la provvista economica e la capacità reddituale della Tarulli, l'assenza di rapporto di immediata pertinenza temporale tra i profitti illeciti e le operazioni societarie e ha dedotto l'impatto dell'annullamento di precedenti contestazioni a carico del padre sulla sussistenza degli elementi per l'art. 512‑bis.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti e comunque manifestamente infondati. Ha richiamato il limite della proponibilità del ricorso per cassazione ai soli vizi di diritto, in particolare la mancanza o apparente motivazione ai sensi dell'art. 325 c.p.p., escludendo la sindacabilità in Cassazione della valutazione di merito o della presunta sottovalutazione di documenti difensivi. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse fornito motivazione congrua ed esaustiva sulla sussistenza del fumus del reato ex art. 512‑bis, rilevando elementi quali la collaborazione del ricorrente nella riscossione dei ratei dei prestiti abusivi, l'assenza di autonome fonti di reddito nel periodo rilevante, gli ingenti investimenti effettuati in breve tempo formalmente intestati alla coniuge e i precedenti del soggetto interposto, utili a dimostrare la consapevolezza e la finalità elusiva. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 512‑bis cod. pen.

    Ritenuta configurabile in presenza di intestazione fittizia quando emergono elementi materiali e psicologici idonei a dimostrare che le attribuzioni societarie siano finalizzate a eludere misure patrimoniali, valutando la successione delle acquisizioni, la mancanza di fonti di reddito autonome e la partecipazione concreta all'attività illecita.

  • art. 325, comma primo, cod. proc. pen.

    Limitazione della portata del ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari: ammissibili i motivi volti a rilevare violazioni di legge quali la mancanza assoluta o la motivazione meramente apparente, non le critiche alla logica o alla valutazione del merito che devono essere dedotte con altri mezzi.

  • art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.

    Richiamato implicitamente per distinguere l'illogicità manifesta della motivazione, che è rimessa alla specifica censura prevista da tale norma, e non alla via dell'art. 325 c.p.p.

Massime di principio

  • In Cassazione contro provvedimenti cautelari reali il ricorso è ammissibile soprattutto per vizi di diritto quali la mancanza o l'apparenza della motivazione; la semplice rivalutazione delle prove o la lamentata sottovalutazione di documenti è inammissibile se costituisce critica di merito.
  • Per contrastare un sequestro per intestazione fittizia è necessario dimostrare in modo diretto e specifico l'assenza del fumus del reato: sufficiente prova di autonomia economica del formalmente intestatario, relazione temporale e causale tra i proventi illeciti e le attribuzioni patrimoniali, o prova di apporto economico reale del destinatario delle quote.
  • Elementi che il giudice della cautela ritiene rilevanti per ipotizzare intestazione fittizia: assenza di redditi autonomi del presunto intestatario, collaborazione concreta nell'attività illecita, rapidità e consistenza degli investimenti compiuti dal nucleo familiare e precedenti significativi dell'interponente.
  • Se il giudice di merito annulla alcune contestazioni originarie, il difensore deve spiegare in modo giuridicamente e fattualmente preciso come tale annullamento incida sul fumus e sulla sussistenza degli elementi dell'altro reato contestato; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • La documentazione probatoria prodotta dalla difesa deve dimostrare la provenienza dei fondi e l'indipendenza economica in modo chiaro e immediatamente percorribile dal giudice perché, nella fase cautelare, le esigenze di tempestività rendono efficaci solo prove dirette e di immediata valutabilità.

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