Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 499/2026 - Palermo, Sezione 5

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 80 del Tribunale di Termini Imerese sezione lavoro, emessa in data 31.01.2025 nel procedimento iscritto al n. 3383/2022 RG, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto da Cannella Maria, è stato dichiarato il diritto dello stesso di fruire della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente", prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022.

Giustizia amministrativa202502053

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente e condannato il Ministero all'accredito di complessivi 1.500 euro, oltre interessi o rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto a una sentenza passata in giudicato del giudice del lavoro, con la quale le era stato riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022, nonché disposto l'accredito complessivo di 1.500 euro, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994. Ha chiesto l'assegnazione della Carta, l'accredito delle somme, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la fissazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito senza dedurre l'avvenuto adempimento né fatti modificativi o estintivi del credito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso perché la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, erano state rispettate le formalità di notifica all'amministrazione debitrice e il Ministero non aveva dimostrato di avere adempiuto né allegato fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione. Ha ordinato al Ministero di rilasciare la Carta del docente e di accreditarvi l'importo complessivo di 1.500 euro, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per provvedere alla liquidazione e corresponsione delle somme, compresa l'eventuale penalità maturata. Ha inoltre applicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla notificazione della sentenza fino all'adempimento spontaneo e comunque non oltre il termine di sessanta giorni assegnato al Ministero, ritenendo insussistente un effetto manifestamente iniquo: l'inadempimento era ingiustificato, l'attività richiesta non era complessa e non erano state indicate ragioni ostative. Le spese, liquidate in 550 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, sono state poste a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per ogni violazione, inosservanza o ritardo; la penalità può applicarsi anche alle condanne aventi a oggetto prestazioni pecuniarie, purché non produca un effetto manifestamente iniquo.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015

    Ha modificato la disciplina dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., rendendo applicabile la penalità di mora anche alle decisioni di condanna relative a prestazioni pecuniarie.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Disciplina la determinazione degli interessi legali o della rivalutazione monetaria spettanti sulle somme dovute, applicati dal momento in cui sorge il diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuta nel caso concreto anche in esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per la successiva determinazione e liquidazione del compenso eventualmente spettante al commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando una sentenza passata in giudicato impone all'amministrazione una prestazione pecuniaria e l'amministrazione non dimostra l'avvenuto adempimento né allega fatti modificativi o estintivi dell'obbligazione, il giudice deve ordinare l'esecuzione del giudicato entro un termine assegnato.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando i compiti sostitutivi e assegnando un ulteriore termine per l'adempimento.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche per l'inadempimento di condanne aventi a oggetto somme di denaro, purché l'inadempimento sia ingiustificato, l'attività richiesta non presenti particolare complessità, non siano state indicate ragioni ostative e la misura non risulti manifestamente iniqua.
  • La penalità di mora deve essere contenuta entro il periodo in cui l'amministrazione può ancora adempiere spontaneamente; una volta decorso il termine assegnato e attivato il commissario ad acta, la prosecuzione della penalità può risultare iniqua perché il privato dispone del rimedio sostitutivo più incisivo.
  • Quando il giudice determina la penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, essa decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e prosegue fino all'adempimento spontaneo, comunque non oltre il termine assegnato all'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.