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Ordinanza

Ordinanza n. 2549/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, ​- del provvedimento del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Personale e della Formazione e precisamente: Avviso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno del personale non dirigenziale a tempo determinato in servizio presso il Ministero della Giustizia - Amministrazione giudiziaria, reclutato ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 e s.m.i., recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, da inquadrarsi nell’Area Funzionari del Ministero della Giustizia – Amministrazione giudiziaria” del 16 marzo 2026, nella parte in cui all’art. 2, lett. e), prevede l’esclusione per i candidati che siano stati, durante il periodo di servizio, o, comunque, nei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda, destinatari di provvedimenti disciplinari di condanna a sanzioni più gravi del rimprovero scritto;- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto ove e per quanto lesivo dei diritti ed interessi della ricorrente​.

Giustizia amministrativa202604156

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Avviso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno del personale non dirigenziale a tempo determinato del Ministero della Giustizia, nella parte in cui esclude i candidati destinatari, durante il servizio o nei due anni precedenti alla domanda, di sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’art. 2, lett. e), dell’avviso pubblico del 16 marzo 2026 relativo all’assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale a tempo determinato reclutato ai sensi dell’art. 11 del d.l. n. 80/2021. La censura riguarda la previsione che esclude dalla procedura i candidati destinatari, durante il periodo di servizio o nei due anni precedenti la presentazione della domanda, di provvedimenti disciplinari di condanna a sanzioni più gravi del rimprovero scritto. Il testo non specifica gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti né la sanzione disciplinare concretamente irrogata alla ricorrente.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che il ricorso non presentasse profili di manifesta fondatezza. In particolare, ha giudicato la previsione contestata logica e immune da irragionevolezza. Ha inoltre rilevato che l’affidabilità della ricorrente potrà essere valutata in concreto mediante l’impugnazione dell’eventuale successivo provvedimento di esclusione dalla procedura. È stato lasciato impregiudicato il potere degli uffici di riesaminare la posizione qualora intervenga, dopo la presentazione della domanda, una sopravvenienza favorevole. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda cautelare è stata respinta per assenza di profili di manifesta fondatezza del ricorso.

  • art. 11 d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla l. 6 agosto 2021, n. 113

    Costituisce la base normativa del reclutamento del personale interessato dall’avviso pubblico.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità delle persone fisiche.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la domanda di sospensione può essere respinta quando la previsione amministrativa impugnata non presenta profili di manifesta fondatezza delle censure e risulta logica e non irragionevole.
  • Una clausola di avviso pubblico che escluda dalla stabilizzazione o assunzione a tempo indeterminato i candidati destinatari di sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto, riferite al periodo di servizio o a un limitato periodo precedente alla domanda, non è di per sé irragionevole.
  • La valutazione dell’affidabilità del candidato può essere ulteriormente effettuata in concreto in occasione dell’eventuale provvedimento successivo di esclusione, autonomamente impugnabile.
  • Il potere di riesame dell’amministrazione resta impregiudicato quando, dopo la presentazione della domanda, sopravvenga un elemento favorevole alla posizione dell’istante.

Come è indicizzato

MaterieStabilizzazione e precariatoTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelare

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