Sentenza n. 354/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento dei provvedimenti adottati dalla Questura di Lucca in data -OMISSIS- con i quali veniva fatto divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio che verranno disputate sul territorio nazionale nonchè sul territorio degli altri stati dell'Unione Europea per la durata di anni 3.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di DASPO della Questura di Lucca, della durata di tre anni, con divieto di accesso a luoghi e aree connesse a manifestazioni calcistiche nazionali e internazionali
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti di DASPO adottati nei loro confronti dopo gli scontri tra tifoserie verificatisi sull'autostrada A12, in occasione della trasferta della Lucchese. Hanno dedotto la violazione dell'art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989, sostenendo l'assenza dei presupposti della misura e affermando di essere rimasti passivi all'interno dei minivan, senza partecipare agli scontri; il difetto di motivazione quanto alla loro pericolosità sociale e alla durata triennale del divieto; nonché la mancata comunicazione di avvio del procedimento. L'amministrazione ha sostenuto, sulla base di riprese video, fotogrammi, verbali e altri elementi istruttori, che i ricorrenti, conducenti di due dei minivan della carovana, fossero consapevoli e partecipi della preparazione dello scontro tra le opposte tifoserie.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto non verosimile la versione dei ricorrenti, valorizzando la loro reticenza nelle sommarie informazioni, l'arresto dei minivan in aree autostradali non destinate alla sosta, la preparazione dello scontro da parte delle tifoserie e la circostanza che uno dei mezzi fosse privo di occupanti mentre nell'altro non fosse visibile il conducente. Da tali elementi gravi, precisi e concordanti il giudice ha desunto la partecipazione consapevole e attiva dei ricorrenti. In ogni caso, anche a prescindere dalla partecipazione materiale alla rissa, la loro condotta risultava evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 401/1989, avendo trasportato i tifosi sul luogo dello scontro e agevolato l'azione del gruppo. La durata triennale è stata ritenuta proporzionata alla gravità dei fatti: una rissa preordinata, con feriti, danneggiamenti, interruzione della circolazione autostradale e pericolo per gli automobilisti. È stata inoltre ritenuta legittima l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, giustificata dalla necessità di prevenire ulteriori comportamenti lesivi dell'ordine e della sicurezza pubblica. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di € 3.000,00, oltre accessori, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, l. 401/1989
Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di: a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza; b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a).
Il DASPO può essere adottato non solo nei confronti di chi abbia preso parte materialmente alla violenza, ma anche nei confronti di chi abbia tenuto una condotta consapevolmente finalizzata o agevolativa della partecipazione attiva a episodi violenti. In un contesto di violenza collettiva, il giudice richiama la sufficienza della presenza fisica nel gruppo e del sostegno anche indiretto alle attività del gruppo, purché risultanti da elementi di fatto.
art. 6, comma 5, l. 401/1989
La durata del divieto, compresa tra uno e cinque anni, deve essere graduata in rapporto alla gravità dei fatti e alla pericolosità desumibile dalla condotta; nel caso concreto, tre anni sono stati ritenuti proporzionati alla violenza preordinata, ai feriti, ai danneggiamenti e al pericolo creato sulla carreggiata autostradale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa, unitamente alla disciplina europea in materia di protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati come fondamento della tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il DASPO può essere legittimamente adottato anche nei confronti di chi non sia provato come autore materiale della violenza, quando elementi di fatto gravi, precisi e concordanti dimostrino una condotta consapevolmente finalizzata o concretamente agevolativa della partecipazione attiva di un gruppo a episodi di violenza connessi a manifestazioni sportive.
- La conduzione o la messa a disposizione di mezzi di trasporto per accompagnare un gruppo di tifosi sul luogo di uno scontro preordinato può integrare una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 401/1989, anche se non sia dimostrata la materiale partecipazione del singolo alla rissa.
- La durata del DASPO deve essere valutata in rapporto alla gravità concreta dei fatti e alla pericolosità desumibile dalla condotta; è proporzionata una durata triennale quando la misura consegue a una rissa preorganizzata tra tifoserie, con lesioni, danneggiamenti, interruzione della circolazione e pericolo per la pubblica incolumità.
- L'omessa comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del DASPO è legittima quando il provvedimento motivi la necessità di intervenire immediatamente per prevenire ulteriori comportamenti pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza pubblica.
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