Cassazione Penale, Sentenza n. 2114/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di Appello di Bari che aveva dichiarato la non doversi procedere nei loro confronti per estinzione del reato per prescrizione (minaccia aggravata in concorso). Hanno dedotto, in particolare, che con l'atto di appello avevano espressamente rinunciato alla prescrizione (art. 157 c.p., comma 7) mentre la Corte di Appello non ha riconosciuto tale rinuncia. Hanno altresì censurato la valutazione dell'attendibilità della persona offesa (contraddizioni) e contestato l'esistenza dell'elemento oggettivo del reato ai sensi dell'art. 612 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha richiamato la normativa e la giurisprudenza secondo cui "La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato" e la rinuncia deve essere espressa e specifica, non desumibile per vie conjecturali. In accoglimento del motivo principale (con assorbimento degli altri), la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Bari per nuovo giudizio.
Norme richiamate
Legge 5 dicembre 2005, n. 151 (art. 6, comma 1) e art. 157 cod. pen.
"La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato"
La corte sottolinea che la rinuncia alla prescrizione deve essere espressa e formale; non è ammessa una rinuncia desumibile implicitamente da comportamenti processuali o da atti di impugnazione non specifici
Art. 612 cod. pen. (reato di minaccia)
Citato nella censura dei ricorrenti per contestare l'elemento oggettivo del reato; la Corte di Cassazione ha però assorbito questo motivo alla luce del vizio processuale principale
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U.)
Sez. U. n. 18953 del 25/02/2016; Sez. U. n. 43055 del 30/09/2010
Riferimenti che confermano il principio secondo cui la rinuncia alla prescrizione richiede una dichiarazione di volontà espressa e specifica e non può essere ricavata implicitamente (anche la mera proposizione di ricorso non è sufficiente)
Massime di principio
- La rinuncia alla prescrizione da parte dell'imputato deve essere una dichiarazione esplicita, specifica e formale; non può essere desunta da atti o comportamenti processuali generici
- La dichiarazione di rinuncia deve essere resa in tempi utili (idealmente prima che la prescrizione sia maturata) e deve risultare con chiarezza nel processo; se correttamente documentata impedisce la declaratoria di estinzione per prescrizione e impone la decisione nel merito
- La mera proposizione di impugnazioni o atti processuali non equivale a rinuncia: difensori e imputati devono formulare espressamente la rinuncia alla prescrizione per valersi dell'istituto
- Se il giudice di merito omette di valutare correttamente l'esistenza di una rinuncia espressa o la ritiene inesistente senza adeguata motivazione, la sentenza è annullabile in Cassazione
- Questioni relative alla credibilità della persona offesa o all'elemento oggettivo del reato rimangono valutazioni di merito che possono essere assorbite dalla Corte di Cassazione quando prevale un vizio procedurale rilevante (es. mancato riconoscimento di una rinuncia formale alla prescrizione)
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