Cassazione Penale, Ordinanza n. 07494/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per plurimi delitti in materia di stupefacenti, tutti ricondotti all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e unificati in continuazione. Dal testo emerge che il ricorso censurava il mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto del giudizio e quelli già definiti con precedente sentenza del Tribunale di Imperia. La Corte di appello aveva escluso la continuazione valorizzando la distanza temporale tra i fatti e l'assenza di unicità del disegno criminoso. In Cassazione il motivo è stato ritenuto meramente reiterativo del motivo di appello, senza confronto con la specifica motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché interamente reiterativo delle doglianze già svolte in appello e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva dato conto in modo specifico e non arbitrario del diniego della continuazione, fondato sulla distanza temporale dei fatti e sull'assenza di unicità del disegno criminoso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
indicato come base normativa dei delitti di detenzione/cessione di stupefacenti per i quali l'imputato era stato condannato in appello, in continuazione.
art. 81 c.p.
richiamato implicitamente dal tema della continuazione e dell'unicità del disegno criminoso, quale parametro per valutare la riconducibilità di più fatti a un medesimo progetto criminoso.
Corte cost. n. 186/2000
richiamata per il principio secondo cui la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di una causa non colpevole di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre pedissequamente i motivi di appello senza confrontarsi con la specifica motivazione della sentenza impugnata.
- Il diniego della continuazione è legittimamente motivato quando il giudice valorizza elementi concreti quali la distanza temporale tra i fatti e l'assenza di unicità del disegno criminoso.
- La deduzione in cassazione del mancato riconoscimento della continuazione richiede una critica puntuale alla ratio decidendi, non essendo sufficiente la mera reiterazione delle doglianze già respinte in appello.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa del ricorrente, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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