Sentenza n. 1798/2026 - Torino, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. 1783/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 7137/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 08.07.2024, notificata il 16.07.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente e alla corresponsione a parte ricorrente della Retribuzione Professionale Docente dell’importo di euro 294,23.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, relativa al pagamento del contributo per la formazione del docente e della Retribuzione Professionale Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditarle euro 2.500,00 sulla Carta Elettronica del Docente e a corrisponderle euro 294,23 a titolo di Retribuzione Professionale Docente. La sentenza era stata prodotta in copia conforme ai fini dell’art. 475 c.p.c., notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale ed era passata in giudicato. Al momento della proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione si è costituita opponendosi formalmente, senza contestare l’omessa esecuzione del giudicato. La ricorrente ha chiesto anche gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo e la rivalutazione monetaria.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l’inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando all’Amministrazione di eseguire la sentenza e corrispondere le somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Ha riconosciuto gli interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della sentenza oggetto di ottemperanza fino all’effettivo saldo, in conformità al titolo giudiziale e alla domanda. Ha escluso la rivalutazione monetaria perché la ricorrente non aveva allegato che essa avesse inciso in misura maggiore rispetto al tasso legale. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, stabilendo che questi intervenga su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e provveda entro i successivi centoventi giorni, anche adottando gli atti contabili e finanziari necessari. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La Segreteria è stata inoltre incaricata di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza al giudicato; il giudice ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo e può predisporre le misure necessarie per assicurare l’adempimento.
art. 475 c.p.c.
La sentenza del giudice del lavoro è stata prodotta in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione integra, nel caso concreto, uno dei presupposti di rito per la proposizione dell’azione esecutiva di ottemperanza.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Fondano, nel processo amministrativo, la regolazione delle spese e il richiamo alle disposizioni processuali civili sulla distrazione in favore dei difensori antistatari.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato ritualmente prodotto in forma esecutiva e notificato all’amministrazione soccombente, sia inutilmente decorso il termine previsto per l’adempimento e l’amministrazione non abbia dato esecuzione agli obblighi stabiliti dal giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto somme di denaro, il giudice può ordinare il pagamento entro un termine prefissato e nominare già nella sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione.
- Gli interessi legali sulle somme riconosciute dal titolo devono essere corrisposti dalla data indicata nel titolo o, nel caso deciso, dalla pubblicazione della sentenza fino all’effettivo saldo.
- La rivalutazione monetaria non è riconoscibile in assenza di allegazione e dimostrazione che l’incidenza della svalutazione sia stata maggiore rispetto a quella compensata dagli interessi legali.
- Quando l’attività del commissario ad acta rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso a carico delle parti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 set 2026Sentenza n. 994/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 1 set 2026Sentenza n. 995/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 1 set 2026Sentenza n. 996/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 1 set 2026Sentenza n. 4165/2026 - Milano, Sezione 2
- Sentenza · 1 set 2026Sentenza n. 6745/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
- Sentenza · 1 set 2026Sentenza n. 14535/2026 - Roma, Sezione 5Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →