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Sentenza

Sentenza n. 581/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202400865

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia - Catania che aveva dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti contro la diffida ministeriale e gli atti successivi della procedura di bonifica

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato la diffida ministeriale del 7 settembre 2017, con cui era stato intimato alle imprese insediate nel Sito di Interesse Nazionale di Priolo Gargallo di avviare le procedure di bonifica e ripristino ambientale della Rada di Augusta, nonché tre successivi atti mediante motivi aggiunti. Il TAR aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo perché la diffida era stata qualificata come atto meramente sollecitatorio e non immediatamente lesivo, e aveva dichiarato inammissibili i motivi aggiunti perché rivolti contro atti endoprocedimentali o non provvedimentali. L'appello, definito dalla stessa appellante come cautelativo, non contestava il dispositivo della sentenza, ma soltanto il passaggio motivazionale secondo cui la diffida avrebbe avuto carattere meramente ricognitivo di obblighi che l'Amministrazione assumeva come preesistenti. La società sosteneva che tale affermazione potesse implicare un avallo giudiziale della tesi ministeriale circa l'esistenza di obblighi di bonifica e la responsabilità delle imprese per la contaminazione. Tuttavia, nell'atto di appello, dichiarava espressamente che, qualora il Consiglio avesse ritenuto che il TAR non avesse aderito alla posizione dell'Amministrazione, l'impugnazione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse.

La decisione

Il CGARS ha dichiarato l'appello inammissibile per difetto di interesse. Ha rilevato che la sentenza del TAR era una decisione esclusivamente di rito: non aveva accertato l'esistenza di obblighi di bonifica, non aveva stabilito la responsabilità della società per la contaminazione della Rada di Augusta e non aveva scrutinato la fondatezza della diffida. L'espressione utilizzata dal TAR, secondo cui la diffida era ricognitiva di obblighi che l'Amministrazione assumeva come preesistenti, registrava soltanto la posizione dell'Amministrazione e non costituiva un accertamento giudiziale. La qualificazione della diffida come non immediatamente lesiva dipendeva dalla sua forma e funzione, non dalla fondatezza sostanziale della pretesa ministeriale. Di conseguenza, la sentenza non determinava alcun pregiudizio concreto e attuale né alcuna preclusione per futuri giudizi di merito. Il timore che la motivazione potesse essere utilizzata dall'Amministrazione non costituiva interesse giuridicamente rilevante all'impugnazione, anche perché mancava una soccombenza sostanziale della società. Il Collegio ha inoltre valorizzato la clausola contenuta nell'appello, con cui la stessa appellante aveva subordinato il proprio interesse all'interpretazione della sentenza come avallo della tesi ministeriale e aveva riconosciuto, in caso contrario, l'inammissibilità del gravame. L'inammissibilità dell'appello ha comportato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado limitatamente alla statuizione di rito, senza alcuna efficacia preclusiva sul merito degli obblighi di bonifica, sulla responsabilità per la contaminazione o sulla titolarità e sull'estensione degli eventuali obblighi. Le spese del grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    interesse concreto e attuale all'impugnazione

    L'interesse ad agire e a impugnare deve consistere in un'utilità personale, concreta e attuale; non è sufficiente un timore meramente eventuale di pregiudizio.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Consente il rinvio esterno alle disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui l'art. 100 c.p.c. in materia di interesse ad agire.

Massime di principio

  • L'impugnazione della sola motivazione di una sentenza amministrativa è ammissibile soltanto quando la motivazione arrechi un pregiudizio concreto e attuale alla parte, incidendo effettivamente sulla sua posizione giuridica; non è sufficiente il timore che essa possa essere utilizzata in futuro dall'amministrazione.
  • Una sentenza amministrativa che dichiara il ricorso inammissibile per difetto di lesività dell'atto impugnato, qualificandolo come atto meramente sollecitatorio o non provvedimentale, non accerta la fondatezza sostanziale della pretesa amministrativa sottostante, salvo che contenga un'esplicita e inequivoca statuizione di merito.
  • L'espressione con cui il giudice riferisce che l'amministrazione assume come preesistenti determinati obblighi descrive la posizione dell'amministrazione e non equivale all'accertamento giudiziale dell'esistenza di tali obblighi.
  • Il giudicato formatosi su una sentenza di rito che dichiara l'inammissibilità del ricorso copre la relativa questione processuale, ma non preclude un successivo giudizio di merito sull'esistenza, titolarità o estensione degli obblighi sostanziali non esaminati.
  • La parte che subordina espressamente il proprio interesse all'impugnazione a una determinata interpretazione della sentenza non può sostenere l'ammissibilità del gravame quando il giudice escluda quella stessa interpretazione.

Come è indicizzato

MaterieBonifiche e siti contaminatiLegittimazione e interesse a ricorrereAppello
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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