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Sentenza

Sentenza del 24/07/2015 n. 15634 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003, ai fini IVA, IRPEG e IRAP, articolato in dodici rilievi. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale lamentando, tra l'altro, l'omessa pronuncia su alcune questioni: la mancata contestazione di specifici rilievi dell'avviso, la definizione agevolata delle sanzioni, la documentazione relativa ai premi collegati allo sfruttamento del marchio G. e la detrazione IVA sulle royalties. La società ha proposto ricorso incidentale contestando l'uso dell'accertamento parziale e il diniego di deduzione della rinuncia a un credito verso una società partecipata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il primo motivo del ricorso principale dell'Agenzia, rilevando che la Commissione regionale aveva omesso di esaminare le questioni relative alla documentazione sui premi e alla definizione delle sanzioni. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tali profili, con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese. Sono stati invece rigettati gli altri motivi dell'Agenzia, ritenendo adeguata la valutazione della documentazione relativa ai maggiori costi per royalties. Il ricorso incidentale della società è stato integralmente rigettato: l'accertamento parziale era legittimamente contestabile solo in presenza di una successiva integrazione fondata su elementi già noti, circostanza non dedotta, mentre la rinuncia al credito non era stata adeguatamente dimostrata nella sua eccedenza rispetto al patrimonio netto della partecipata.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte. La mancata decisione su una specifica questione devoluta con l'appello costituisce omessa pronuncia.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Individua i motivi per proporre ricorso per cassazione, tra cui la violazione di legge, la nullità della sentenza per omessa pronuncia e il vizio di motivazione su fatti decisivi.

  • Art. 2697 c.c.

    Stabilisce l'onere della prova: chi pretende l'applicazione di una deduzione fiscale deve dimostrare i fatti che ne costituiscono il presupposto, compresa la competenza e l'inerenza del costo.

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 109

    Richiede che i componenti negativi di reddito siano imputati all'esercizio di competenza e siano adeguatamente provati. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse valutato sufficientemente la documentazione prodotta dalla società.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 41-bis

    Disciplina l'accertamento parziale, che non esaurisce il potere accertativo dell'amministrazione finanziaria. La sua legittimità assume rilievo soprattutto quando l'accertamento venga successivamente integrato sulla base di elementi già conosciuti.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 43

    Consente l'integrazione o la modificazione dell'accertamento definitivo solo in presenza di nuovi elementi, dei quali l'ufficio deve indicare contenuto e fonte.

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 61, comma 5, nel testo vigente al 31 dicembre 2003

    L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla società emittente o della rinuncia ai crediti nei confronti della società stessa, si aggiunge al costo delle azioni in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria; tuttavia è consentita la deduzione dei versamenti e delle remissioni di debito effettuati a copertura di perdite per la parte che eccede il patrimonio netto della società emittente risultante dopo la copertura.

    La rinuncia a un credito verso una partecipata non è automaticamente deducibile. Occorre dimostrare che, dopo la copertura delle perdite, l'importo rinunciato ecceda il patrimonio netto della società partecipata e quantificare tale eccedenza.

Massime di principio

  • In sede di appello il giudice deve esaminare tutte le questioni specificamente riproposte: l'omissione su una domanda o eccezione può comportare la cassazione della sentenza con rinvio.
  • La Corte di cassazione non rivaluta normalmente il merito della prova: se il giudice di merito ha esaminato i documenti e fornito una motivazione non illogica, la contestazione dell'Agenzia si risolve in una richiesta di nuova valutazione non consentita in cassazione.
  • Il contribuente che deduce un costo deve documentarne l'esistenza, l'inerenza, la competenza temporale e l'importo; tuttavia la valutazione dell'idoneità della documentazione spetta principalmente al giudice di merito.
  • Una definizione concordata o agevolata deve essere interpretata nei suoi esatti limiti: la definizione dei tributi non implica necessariamente la definizione delle sanzioni, se queste non sono espressamente comprese.
  • La contestazione dell'accertamento parziale è concretamente rilevante soprattutto quando l'amministrazione proceda poi a integrare l'accertamento usando elementi già disponibili; in assenza di tale integrazione, manca normalmente un interesse concreto alla censura.
  • La rinuncia a un credito verso una società partecipata non basta, da sola, a generare una perdita fiscalmente deducibile. È necessario dimostrare la situazione patrimoniale della partecipata dopo la copertura delle perdite e l'eventuale eccedenza deducibile.
  • Quando si lamenta omessa pronuncia in cassazione, il ricorrente deve indicare e trascrivere gli atti processuali necessari a dimostrare che la questione era stata effettivamente proposta: in mancanza, la censura può essere dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.

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