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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29601/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente era stata condannata dal Tribunale e la condanna era stata confermata dalla Corte d'Appello di Firenze per due episodi di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (art. 497-bis c.p.) e per due episodi di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito (art. 493-ter c.p.). In Cassazione la difesa ha dedotto, con più motivi e motivi aggiunti, vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale: in particolare la mancata e incompleta risposta da parte della Corte d'Appello alle specifiche doglianze di gravame e alle richieste di riqualificazione dei fatti (anche secondo gli artt. 482, 477 e 489 c.p.), e la contestazione dell'applicazione della recidiva. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse dato risposte generiche e incomplete, non avendo nemmeno menzionato i motivi aggiunti, con conseguente vizio di mancata motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per cassazione sul primo motivo, ritenendo sussistente il vizio di mancata/insufficiente motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., in quanto la Corte d'Appello non ha dato risposta completa e specifica alle doglianze e alle richieste di riqualificazione sollevate dalla difesa. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per un nuovo giudizio a diversa sezione della Corte d'Appello. Essendo stato accolto il primo motivo (relativo al giudizio di responsabilità), il secondo motivo (sulla recidiva) è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 497-bis cod. pen.

    Tale norma è stata la base di contestazione dei reati di fabbricazione e possesso di documenti di identificazione falsi; la Corte d'Appello aveva richiamato genericamente la corretta qualificazione ex art. 497-bis, ma la Cassazione ha ritenuto che la motivazione fornita non fosse sufficientemente puntuale rispetto alle doglianze difensive.

  • art. 493-ter cod. pen.

    Norma riferita agli episodi di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito; la valutazione di merito su tali contestazioni non è stata invece esaminata in modo completo dalla Corte d'Appello, secondo la Cassazione, che perciò ha disposto il rinvio.

  • art. 482 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa come possibile riqualificazione dei fatti; la Corte d'Appello non ha risposto alla richiesta di riqualificazione ai sensi di detto articolo, omissione che ha contribuito al vizio di motivazione rilevato dalla Cassazione.

  • art. 477 cod. pen.

    Anche questa norma è stata indicata dalla difesa per una diversa riqualificazione; la Corte d'Appello non ha fornito una risposta specifica ai motivi aggiunti che la riguardavano.

  • art. 489 cod. pen.

    Proposta dalla difesa quale possibile riqualificazione per il fatto contestato al capo A; l'omissione di valutazione da parte della Corte d'Appello è stata censurata in Cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    La Corte di Cassazione ha applicato questo articolo per affermare il vizio di motivazione: sussiste quando il giudice non risponde in modo completo e decisivo a specifiche doglianze formulate in appello; nel caso di specie la mancanza di risposta ai motivi aggiunti e la genericità di alcune argomentazioni hanno determinato l'annullamento con rinvio.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello è tenuto a rispondere in modo completo e motivato a tutte le doglianze rilevanti sollevate con l'appello e con i motivi aggiunti; l'omessa o generica risposta può configurare vizio di motivazione annullabile in Cassazione.
  • Se la difesa chiede esplicitamente la riqualificazione giuridica dei fatti, il giudice deve esaminare e motivare tale richiesta; la mancata trattazione delle richieste di riqualificazione costituisce profilo decisivo ai fini del riesame in Cassazione.
  • Quando la Corte di Cassazione accoglie un motivo relativo al giudizio di responsabilità, le questioni collegate (es. trattamento della recidiva) possono risultare assorbite e saranno riesaminate nel nuovo giudizio di merito.
  • Per ottenere un efficace controllo di legittimità è importante che la difesa formuli in maniera chiara, specifica e ripetuta (se necessario tramite motivi aggiunti) le proprie doglianze e le richieste di riqualificazione, affinché non possano essere ritenute non conosciute o inespresse dal giudice di appello.
  • La Corte di Cassazione non sempre entra nel merito delle questioni fattuali quando riscontra carenze motivazionali di grado intermedio: il rimedio tipico è l'annullamento con rinvio per un nuovo esame di merito.

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