Cassazione Penale, Sentenza n. 29601/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente era stata condannata dal Tribunale e la condanna era stata confermata dalla Corte d'Appello di Firenze per due episodi di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (art. 497-bis c.p.) e per due episodi di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito (art. 493-ter c.p.). In Cassazione la difesa ha dedotto, con più motivi e motivi aggiunti, vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale: in particolare la mancata e incompleta risposta da parte della Corte d'Appello alle specifiche doglianze di gravame e alle richieste di riqualificazione dei fatti (anche secondo gli artt. 482, 477 e 489 c.p.), e la contestazione dell'applicazione della recidiva. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse dato risposte generiche e incomplete, non avendo nemmeno menzionato i motivi aggiunti, con conseguente vizio di mancata motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per cassazione sul primo motivo, ritenendo sussistente il vizio di mancata/insufficiente motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., in quanto la Corte d'Appello non ha dato risposta completa e specifica alle doglianze e alle richieste di riqualificazione sollevate dalla difesa. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per un nuovo giudizio a diversa sezione della Corte d'Appello. Essendo stato accolto il primo motivo (relativo al giudizio di responsabilità), il secondo motivo (sulla recidiva) è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 497-bis cod. pen.
Tale norma è stata la base di contestazione dei reati di fabbricazione e possesso di documenti di identificazione falsi; la Corte d'Appello aveva richiamato genericamente la corretta qualificazione ex art. 497-bis, ma la Cassazione ha ritenuto che la motivazione fornita non fosse sufficientemente puntuale rispetto alle doglianze difensive.
art. 493-ter cod. pen.
Norma riferita agli episodi di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito; la valutazione di merito su tali contestazioni non è stata invece esaminata in modo completo dalla Corte d'Appello, secondo la Cassazione, che perciò ha disposto il rinvio.
art. 482 cod. pen.
Richiamato dalla difesa come possibile riqualificazione dei fatti; la Corte d'Appello non ha risposto alla richiesta di riqualificazione ai sensi di detto articolo, omissione che ha contribuito al vizio di motivazione rilevato dalla Cassazione.
art. 477 cod. pen.
Anche questa norma è stata indicata dalla difesa per una diversa riqualificazione; la Corte d'Appello non ha fornito una risposta specifica ai motivi aggiunti che la riguardavano.
art. 489 cod. pen.
Proposta dalla difesa quale possibile riqualificazione per il fatto contestato al capo A; l'omissione di valutazione da parte della Corte d'Appello è stata censurata in Cassazione.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
La Corte di Cassazione ha applicato questo articolo per affermare il vizio di motivazione: sussiste quando il giudice non risponde in modo completo e decisivo a specifiche doglianze formulate in appello; nel caso di specie la mancanza di risposta ai motivi aggiunti e la genericità di alcune argomentazioni hanno determinato l'annullamento con rinvio.
Massime di principio
- Il giudice d'appello è tenuto a rispondere in modo completo e motivato a tutte le doglianze rilevanti sollevate con l'appello e con i motivi aggiunti; l'omessa o generica risposta può configurare vizio di motivazione annullabile in Cassazione.
- Se la difesa chiede esplicitamente la riqualificazione giuridica dei fatti, il giudice deve esaminare e motivare tale richiesta; la mancata trattazione delle richieste di riqualificazione costituisce profilo decisivo ai fini del riesame in Cassazione.
- Quando la Corte di Cassazione accoglie un motivo relativo al giudizio di responsabilità, le questioni collegate (es. trattamento della recidiva) possono risultare assorbite e saranno riesaminate nel nuovo giudizio di merito.
- Per ottenere un efficace controllo di legittimità è importante che la difesa formuli in maniera chiara, specifica e ripetuta (se necessario tramite motivi aggiunti) le proprie doglianze e le richieste di riqualificazione, affinché non possano essere ritenute non conosciute o inespresse dal giudice di appello.
- La Corte di Cassazione non sempre entra nel merito delle questioni fattuali quando riscontra carenze motivazionali di grado intermedio: il rimedio tipico è l'annullamento con rinvio per un nuovo esame di merito.
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