Cassazione Civile, Sentenza n. 2101/2025 del 29/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti chiedevano la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva revocato i decreti ingiuntivi emessi in loro favore per il pagamento del TFR a carico del Fondo di garanzia INPGI, ritenendo che la successiva revoca della dichiarazione di fallimento della datrice di lavoro (Edil Lazio 92) avesse fatto venire meno i presupposti per l'intervento del Fondo. I lavoratori deducevano che al momento della presentazione della domanda al Fondo tutti i presupposti di legge sussistevano (fallimento in corso e crediti ammessi al passivo) e che la successiva revoca non poteva eliminare un diritto previdenziale già sorto. Denunciavano inoltre violazioni di norme processuali relative agli effetti della revoca del fallimento e alla proposizione di azioni esecutive.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dei lavoratori. Ha ritenuto che, una volta instaurato il rapporto previdenziale con il Fondo tramite la domanda presentata mentre il fallimento era pendente e il credito era stato ammesso al passivo, il diritto alla prestazione si era perfettamente formato e non poteva essere annullato dalla successiva sentenza di revoca della dichiarazione di fallimento. La Corte ha quindi rigettato le opposizioni originarie, confermato i decreti ingiuntivi ottenuti dai ricorrenti e disposto la compensazione delle spese processuali fra le parti.
Norme richiamate
legge n. 297 del 1982, art. 2 (Fondo di garanzia per il TFR)
"lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto"
La Corte interpreta i commi 2, 3, 4, 5 e 7 nel senso che l'intervento del Fondo richiede l'insolvenza del datore e la verifica del credito tramite ammissione al passivo o esito infruttuoso di esecuzione; la domanda del lavoratore valida instaurare un rapporto previdenziale tale da non essere poi pregiudicato da una successiva revoca del fallimento.
R.D. n. 267 del 1942 (legge fallimentare), artt. 16, 18, 97, 99, 101
Gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento cessano solo con il passaggio in giudicato della revoca; gli atti compiuti nella procedura rimangono fatti salvi (art.18) e l'ammissione al passivo ha efficacia accertativa rilevante ai fini della domanda al Fondo.
d.lgs. n. 80 del 1992, art. 2 comma 2
Richiamato per equiparare la disciplina del Fondo di garanzia anche nei casi non soggetti a procedura concorsuale; conferma l'autonomia del diritto previdenziale rispetto al credito verso il datore di lavoro.
Richiamato come riferimento al trattamento di fine rapporto come credito di lavoro cui si applica la disciplina del Fondo.
Codice civile, artt. 2751-bis e 2776
Richiamati in relazione alla surrogazione del Fondo: il Fondo si surroga nei privilegi spettanti al lavoratore per le somme pagate.
Giurisprudenza della Cassazione (esempi citati)
La Corte richiama precedenti secondo cui il diritto alla prestazione del Fondo è un diritto previdenziale autonomo e che la prescrizione e i presupposti del credito vanno valutati con riferimento alla normativa del Fondo (cfr. Cass. nn. 16617/2011, 12971/2014, 20547/2015, 17643/2020, 1073/2018, 22153/2021).
Massime di principio
- Se al momento della presentazione della domanda al Fondo di garanzia il credito di lavoro è stato ammesso al passivo di una procedura concorsuale pendente, l'ammissione costituisce verifica del credito rilevante ai fini dell'intervento del Fondo.
- La revoca successiva della dichiarazione di fallimento producendo effetti solo con il passaggio in giudicato non annulla retroattivamente gli effetti già prodotti dall'ammissione al passivo ai fini della domanda al Fondo.
- Durante il periodo in cui il datore di lavoro è soggetto a fallimento il lavoratore non è normalmente tenuto a esperire azioni esecutive individuali; pertanto l'onere di esperire esecuzioni prima di ricorrere al Fondo è sospeso per l'impossibilità pratica di agire.
- Il diritto alla prestazione dal Fondo ha natura previdenziale autonoma rispetto al credito verso il datore di lavoro: una volta perfezionato secondo i presupposti di legge, non si estingue per vicende processuali intervenute successivamente relative al terzo (es. revoca del fallimento).
- L'onere del lavoratore di esperire azioni esecutive nei casi non concorsuali va valutato secondo la diligenza ordinaria e la ragionevolezza: è sufficiente perseguire mezzi esecutivi idonei senza richiedere ricerche infinite o sproporzionate di beni o condebitori.
- Il Fondo, una volta pagato, acquisisce i poteri di surroga nei privilegi spettanti al lavoratore per il recupero delle somme erogate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 28 gen 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 1934/2025 del 28/01/2025
- Sentenza lavoro · 28 gen 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 1935/2025 del 28/01/2025
- Sentenza lavoro · 28 gen 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 1951/2025 del 28/01/2025
- Sentenza lavoro · 27 gen 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 1860/2025 del 27/01/2025
- Sentenza lavoro · 27 gen 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 1864/2025 del 27/01/2025
- Sentenza lavoro · 27 gen 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 1866/2025 del 27/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →