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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 1935/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti chiedevano che l'INPS, in qualità di gestore del Fondo di garanzia, fosse condannata a corrispondere al Fondo Fonchim le quote di TFR destinate alla previdenza complementare (Euro 21.446,15 e Euro 13.373,14) che il datore di lavoro cedente, Compagnia di Murano s.r.l., aveva trattenuto e non versato. Sostenevano che tali quote fossero immediatamente esigibili e non vincolate alla cessazione del rapporto e che, pertanto, dovesse intervenire il Fondo di garanzia anche se il rapporto era proseguito con la società cessionaria ARS Cenedese s.r.l.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'intervento del Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 80/1992 richiede che il datore di lavoro, con cui il rapporto esiste al momento in cui il credito diviene esigibile, sia sottoposto a una delle procedure concorsuali previste: nel caso concreto il cessionario non era nella procedura di insolvenza, quindi mancava il presupposto per il pagamento da parte del Fondo. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui le somme accantonate come TFR destinate alla previdenza complementare hanno natura retributiva finché il vincolo di destinazione non si realizza con il versamento al Fondo; se il datore di lavoro non versa, il credito resta nei confronti del datore stesso e, in caso di cessione d'azienda, il cessionario può subentrare negli obblighi ex art. 2112 c.c. La sentenza impugnata è quindi conforme a diritto. Spese compensate; i ricorrenti devono versare l'ulteriore contributo unificato previsto.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, art. 5

    art. 5 d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80

    Il diritto all'intervento del Fondo di garanzia richiede che il datore di lavoro che è soggetto all'obbligo di integrazione sia quello sottoposto a una delle procedure concorsuali previste; se il datore esistente al momento dell'esigibilità del credito non è in tale procedura, il Fondo non interviene.

  • codice civile, art. 2112

    In caso di cessione d'azienda il datore di lavoro cessionario subentra negli obblighi verso i lavoratori, compresi gli eventuali debiti retributivi derivanti dalla mancata destinazione del TFR alla previdenza complementare.

  • decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, art. 368 comma 4 lettera d)

    art. 368, comma 4, lettera d), d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'immediata esigibilità del TFR del cedente in stato di fallimento/liquidazione giudiziale; la Corte non ha ritenuto questo argomento sufficiente a modificare il presupposto richiesto per l'intervento del Fondo nel caso in esame.

  • Cassazione, sez. lav., 26 aprile 2024, n. 11198

    sentenza n. 11198 del 26 aprile 2024

    Giurisprudenza richiamata che chiarisce la trasformazione della natura del credito: il TFR destinato alla previdenza complementare è retributivo fino al versamento al Fondo, dopodiché assume natura previdenziale; fino al versamento il lavoratore conserva il credito retributivo nei confronti del datore.

  • Cassazione, sez. lav., 28 giugno 2023, n. 18477

    sentenza n. 18477 del 28 giugno 2023

    Precedente giurisprudenziale citato a supporto dei principi sulla natura del credito e sugli effetti della mancata attuazione del vincolo di destinazione.

  • Cassazione, sez. lav., 24 dicembre 2024, n. 34292

    sentenza n. 34292 del 24 dicembre 2024

    Richiamata per il principio secondo cui l'INPS non è vincolata da provvedimenti inter partes o da ammissioni al passivo se sussistono ragioni per contestare l'esigibilità o i presupposti per l'erogazione del beneficio.

Massime di principio

  • L'intervento del Fondo di garanzia per le quote di TFR destinate alla previdenza complementare richiede che il datore di lavoro esistente al momento dell'esigibilità del credito sia soggetto a una procedura concorsuale prevista dalla normativa; in sua assenza il Fondo può rifiutare l'integrazione.
  • Le somme accantonate come TFR per la previdenza complementare restano di natura retributiva finché non sono effettivamente versate al Fondo; il vincolo di natura previdenziale si realizza solo con il pagamento.
  • In caso di cessione d'azienda gli obblighi relativi al TFR possono gravare sul cessionario ai sensi dell'art. 2112 c.c.; pertanto i lavoratori devono valutare l'azione anche nei confronti del cessionario.
  • Una ammissione del credito al passivo del fallimento del cedente non vincola automaticamente l'INPS: l'Istituto può contestare i presupposti dell'intervento del Fondo e non è vincolato da accordi inter partes.
  • Per ottenere l'intervento del Fondo in situazioni analoghe è necessario dimostrare la coincidenza temporale tra esigibilità del credito e procedura concorsuale del datore di lavoro ritenuto garante; senza tale prova la tutela principale resta verso il datore (o il cessionario) obbligato.
  • Le disposizioni legislative recenti o clausole contrattuali che riconoscano esigibilità immediata delle quote possono essere rilevanti, ma non sopperiscono al requisito procedurale previsto per l'attivazione del Fondo di garanzia se il datore attuale non è in procedura concorsuale.

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