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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 1864/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva l'intervento del Fondo di Garanzia (art. 2 L. 297/1982) per il TFR e altre prestazioni nei confronti dell'INPS sostenendo l'impossibilità di ottenere un titolo esecutivo contro il datore di lavoro: la società datrice era stata cancellata dal registro delle imprese e non era più fallibile (art.10 legge fallimentare). Perciò la ricorrente riteneva che fosse sufficiente, per ottenere la prestazione del Fondo, dimostrare l'impraticabilità degli atti esecutivi (anche tramite bilanci finali di liquidazione e il CUD) o ottenere l'accertamento del credito direttamente nel giudizio contro l'INPS.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui l'accesso al Fondo di Garanzia richiede, come presupposto, il preventivo accertamento in giudizio della sussistenza e della misura del credito nei confronti del datore di lavoro (o, quando il datore è una società cancellata, nei confronti dei soci-successori). Ha escluso che il giudizio contro l'INPS possa sostituire ex post tale accertamento né che il CUD valga di per sé come titolo idoneo. Ha compensato le spese di lite e rilevato l'obbligo della ricorrente di versare eventuale contributo unificato aggiuntivo previsto dal DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • legge n. 297 del 1982

    L'intervento del Fondo è subordinato all'accertamento giudiziale della sussistenza e della misura del credito: o con l'insinuazione al passivo in caso di fallimento, o con il previo esperimento dell'esecuzione forzata quando il datore non è soggetto a fallimento. L'accertamento deve esistere prima della domanda al Fondo.

  • legge fallimentare

    Se la società è cancellata dal registro e sia decorso il termine che impedisce la dichiarazione di fallimento, non opera la procedura concorsuale; tuttavia ciò non esime dal dovere di ottenere l'accertamento del credito nei confronti dei successori (es. soci).

  • regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

    Richiamato come normativa che disciplina le regole del concorso dei creditori (fallimento); la legge sul Fondo prescinde dall'intervento del Fondo fino al compimento degli adempimenti concorsuali o esecutivi richiesti.

  • codice civile

    La cancellazione della società non impedisce che i soci siano considerati successori nelle obbligazioni non estinte; pertanto l'accertamento può essere esperito nei confronti dei soci-successori.

  • Cassazione (giurisprudenza)

    Richiamate pronunce che confermano la natura previdenziale autonoma delle prestazioni del Fondo e la necessità dell'accertamento preventivo del credito come condizione per l'accesso alla prestazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    Norma procedurale richiamata in relazione al versamento del contributo unificato e all'eventuale ulteriore importo dovuto dalla ricorrente.

Massime di principio

  • Per ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia (L. 297/1982) è necessario, prima di rivolgersi all'INPS, avere un accertamento giudiziale della sussistenza e della misura del credito nei confronti del datore di lavoro: insinuazione al passivo in caso di fallimento o titolo esecutivo risultante da azione esecutiva quando il datore non è fallibile.
  • La cancellazione della società dal registro delle imprese non esclude l'obbligo di accertamento: si può agire contro i soci quali successori della società per ottenere il titolo necessario, indipendentemente dall'effettiva distribuzione risultante dal bilancio di liquidazione.
  • Il giudizio promosso direttamente contro l'INPS non può, di norma, sostituire l'accertamento preventivo del credito richiesto dalla legge; l'accertamento deve preesistere alla domanda al Fondo, salvo casi estremi espressamente previsti dalla giurisprudenza.
  • Documenti come il CUD o la mera dimostrazione dell'impraticabilità dell'esecuzione (senza titolo) non sono in genere sufficienti a sostituire il titolo che accerti l'an e il quantum del credito ai fini dell'accesso al Fondo.
  • Il requisito dell'azione esecutiva può essere modulato secondo l'ordinaria diligenza e la situazione concreta (ad es. azioni infruttuose), ma rimane imprescindibile la presenza di un titolo che attesti l'accertamento della pretesa.
  • L'INPS, quale terzo gestore del Fondo, non è deputato a riesaminare nei propri confronti l'esistenza e l'ammontare del credito: la funzione dell'accertamento è anche quella di tutelare il diritto di surroga e la corretta destinazione delle risorse pubbliche.

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