Cassazione Civile, Sentenza n. 1951/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti chiedevano l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia INPS per ultime tre mensilita', TFR e quote non versate al fondo di previdenza complementare da Linkra s.r.l. (cedente) posta in amministrazione straordinaria. Sostenevano che, in forza degli accordi ministeriali e della disciplina dell'amministrazione straordinaria, la responsabilita' del cessionario per debiti retributivi era esclusa e che il TFR sarebbe divenuto esigibile alla data del trasferimento dell'azienda, rendendo quindi operativa la tutela del Fondo per le somme non soddisfatte dal cedente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e confermato la sentenza d'appello. Ha ritenuto che l'intervento del Fondo di garanzia sia subordinato a presupposti tassativi: e' necessario che il datore di lavoro fallito o insolvente sia stato dichiarato tale e ammesso a procedure concorsuali nel momento di cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso di proseguimento del rapporto con il cessionario (procedura conservativa/amministrazione straordinaria), il TFR non e' esigibile fino alla cessazione del rapporto e quindi non sussiste il presupposto per attivare il Fondo. Gli accordi privatistici o sindacali che derogano alla solidarieta' prevista dall'art. 2112 cod. civ. non possono incidere sulla disciplina imperativa dell'intervento del Fondo (res inter alios acta). Quanto alle quote non versate al fondo di previdenza complementare, il mancato versamento determina la conservazione del credito retributivo nei confronti del datore di lavoro e, in caso di cessione, il rapporto tra cedente e cessionario segue le regole di cui all'art. 2112, ma cio' non rende automaticamente operativa la tutela del Fondo se manca l'insolvenza ammessa a procedure.
Norme richiamate
Legge 29 maggio 1982, n. 297 (art. 2)
presuppongono che sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che e' tale al momento della cessazione del rapporto di lavoro; al di fuori della finalita' istituzionale del fondo stesso
Il Fondo interviene solo per crediti maturati in un periodo temporalmente collegato all'insolvenza del datore di lavoro; non puo' essere utilizzato per inadempimenti di soggetti che non erano piu' datore di lavoro al momento dell'insolvenza
Direttiva 80/987/CEE
La disciplina nazionale attuativa limita l'intervento del Fondo al caso in cui l'inadempimento retributivo sia connesso alla condizione di insolvenza del datore di lavoro; non mirava a coprire qualsiasi inadempimento indipendente dall'insolvenza
Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 (artt. 2 commi 1 e 3; art. 5 commi 1 e 2)
Stabilisce i presupposti e i limiti dell'intervento del Fondo in relazione alle procedure concorsuali; richiede la sottoposizione del datore di lavoro a specifiche procedure per attivare le prestazioni del Fondo
Regola la responsabilita' solidale tra cedente e cessionario in caso di successione d'azienda; tuttavia le pattuizioni derogatorie tra privati non possono incidere sulla disciplina imperativa dell'intervento del Fondo
Legge 29 dicembre 1990, n. 428 (art. 47, comma 5)
Accordi stipulati ai sensi di tale norma possono incidere sui rapporti civilistici tra parti ma non modificano la disciplina normativa e imperativa che regola l'intervento del Fondo di garanzia
Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (art. 368, comma 4, lett. d))
Ha introdotto in via eccezionale l'immediata esigibilita' del TFR nei confronti del cedente in circoscritte ipotesi, ma si tratta di disciplina innovativa applicabile solo ratione temporis e non al caso di specie
Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 (art. 5)
Richiamato in relazione alla mancata applicabilita' dell'intervento del Fondo per il fallimento del cedente quando il rapporto prosegue con il cessionario non sottoposto a procedure di cui all'art. 1
Massime di principio
- Il Fondo di garanzia INPS interviene solo quando il datore di lavoro che ha causato l'inadempimento e' stato dichiarato insolvente ed ammesso a procedure concorsuali nel momento di cessazione del rapporto di lavoro; se il rapporto prosegue con il cessionario non sottoposto a tali procedure, il Fondo non e' attivabile
- Il TFR matura progressivamente ma diventa esigibile solo alla cessazione definitiva del rapporto di lavoro; pertanto, in caso di prosecuzione del rapporto con il cessionario, non ricorre l'esigibilita' necessaria per il ricorso al Fondo
- Gli accordi privatistici o sindacali che derogano alla solidarieta' dell'impresa cessionaria tra parti non possono estendere o limitare la disciplina imperativa dell'intervento del Fondo (tali patti sono res inter alios acta rispetto all'obbligo pubblico del Fondo)
- Le quote non versate al fondo di previdenza complementare determinano per il lavoratore un credito di natura retributiva nei confronti del datore di lavoro; in caso di cessione d'azienda, il cessionario subentra nei debiti ai sensi dell'art. 2112, ma cio' non vale automaticamente come presupposto per l'intervento del Fondo
- Eventuali modifiche legislative che rendono immediatamente esigibile il TFR verso il cedente (es. d.lgs. 14/2019) possono cambiare il quadro in ipotesi future, ma sono applicabili solo se espressamente richiamate ratione temporis
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