Cassazione Civile, Sentenza n. 1934/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le lavoratrici avevano chiesto il pagamento del TFR dal Fondo di garanzia gestito dall'INPS per il rapporto di lavoro con la s.r.l. Moda Uomo, poi cancellata dal registro delle imprese. L'INPS ha impugnato la decisione della Corte d'appello che aveva accolto le domande, deducendo la violazione dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (comma 2, 5, 7 ecc.) e dell'art. 2495 c.c.: l'Istituto ha sostenuto che l'accesso al Fondo richiede l'esistenza di un preventivo accertamento giudiziale della sussistenza e della misura del credito (titolo idoneo), ovvero l'esperimento infruttuoso di esecuzione forzata o la procedura concorsuale; nel caso di società estinta e non fallibile, il giudizio deve essere promosso nei confronti dei soci successori ai sensi dell'art. 2495 c.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, cassato la sentenza della Corte d'appello e, decidendo nel merito, ha respinto le domande originarie proposte contro l'INPS (gestore del Fondo). La Corte ha affermato che l'accesso al Fondo di garanzia richiede il preventivo accertamento giudiziale della sussistenza e della misura del credito di TFR nei confronti del datore di lavoro (o, se la società è estinta e non più fallibile, nei confronti dei soci ex art. 2495 c.c.), essendo l'accertamento elemento costitutivo dell'obbligo dell'INPS. Le spese processuali sono compensate.
Norme richiamate
legge 29 maggio 1982, n. 297 (Fondo di garanzia per il TFR)
art. 2, comma 2; art. 2, comma 5; art. 2, comma 7; art. 2, comma 8
L'art. 2 disciplina l'accesso al Fondo: l'accertamento giudiziale della sussistenza e della misura del credito (o l'infruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata quando previsto) è elemento costitutivo e presupposto per la domanda al Fondo; il Fondo interviene modulando la prestazione sulla misura del TFR accertata.
codice civile
Se la società debitrice è stata cancellata dal registro e quindi estinta, i soci succedono nei rapporti debitori ancora pendenti e sono legittimati passivi; pertanto l'accertamento del credito può e deve essere esperito nei confronti dei soci successori anche se la liquidazione non ha consentito riparti.
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)
solo citato per contrasto
La disciplina della procedura concorsuale è richiamata per indicare i casi in cui le regole del concorso si applicano; quando non operano, la legge n. 297 richiede l'infruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata o comunque l'esistenza di un titolo che consenta l'esecuzione.
Massime di principio
- La domanda al Fondo di garanzia INPS per il pagamento del TFR richiede di norma un preventivo accertamento giudiziale della sussistenza e della misura del credito nei confronti del datore di lavoro: senza tale titolo l'INPS non è obbligato a erogare.
- L'esperimento dell'azione esecutiva non è sempre richiesto in forma materialmente compiuta, ma è imprescindibile l'esistenza di un titolo esecutivo o di un accertamento giudiziale che consenta di dimostrare per tabulas l'impraticabilità dell'esecuzione; nulla executio sine titulo.
- Se la società debitrice è stata cancellata ed estinta e non è più fallibile, il creditore deve ottenere l'accertamento nei confronti dei soci (successori) ai sensi dell'art. 2495 c.c.; l'assenza di riparti nella liquidazione non priva il creditore dell'interesse a ottenere l'accertamento.
- L'INPS, quale gestore del Fondo e soggetto terzo rispetto al rapporto di lavoro, non è chiamato a sindacare nel merito il credito senza un accertamento giudiziale preesistente; l'accertamento tutela anche il diritto di surroga del Fondo.
- Nelle controversie complesse con profili nuovi o incerti può essere giustificata la compensazione delle spese processuali; tuttavia il rispetto dei presupposti di legge per l'accesso al Fondo resta inderogabile.
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