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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 1860/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso concerneva l'obbligo dell'INPS, in qualità di gestore del Fondo di garanzia, di corrispondere il TFR e le ultime tre mensilità maturate da Casiraghi nei confronti della cedente Speed Automazione s.r.l., che era stata ceduta a Salmoiraghi S.p.A.; la cedente era poi fallita e i crediti erano stati ammessi nello stato passivo. I giudici di merito avevano accolto la domanda del lavoratore nonostante il rapporto fosse proseguito con il cessionario e nonostante la cessionaria avesse rinunciato alla solidarietà passiva in forza di un accordo (ex art. 47 L. 428/1990). L'INPS ha contestato che l'intervento del Fondo non poteva essere riconosciuto per crediti maturati durante il periodo in cui il lavoratore era in forza al cessionario e che il Fondo è destinatario di una tutela limitata ai casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso proposto dall'INPS, ritenendo che il Fondo di garanzia intervenga solo quando l'insolvenza riguardi il datore di lavoro che era effettivamente tale al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda originaria di Casiraghi. Ha inoltre compensato le spese processuali, avendo considerato complesse le questioni trattate e la successiva evoluzione della giurisprudenza.

Norme richiamate

  • legge n. 297 del 1982, art. 2

    L'intervento del Fondo di garanzia è tassativo: richiede che sia insolvente e ammesso alla procedura concorsuale il datore di lavoro che era tale al momento della cessazione del rapporto; il Fondo non può essere utilizzato al di fuori della sua finalità istituzionale.

  • D.Lgs. n. 80 del 1992

    art. 1, commi 1 e 2; art. 2, comma 2

    La disciplina relativa alle ultime tre mensilità mira a garantire crediti maturati in un periodo in cui l'inadempimento è ragionevolmente riconducibile all'insolvenza del datore di lavoro; esiste un limite temporale e quantitativo alla copertura.

  • codice civile

    artt. 1203 (nn. 3 e 5), 1298 comma 1, 2112

    Richiamati in relazione ai diritti retributivi e alla disciplina del trasferimento d'azienda; l'art. 2112 tutela i lavoratori nel trasferimento, ma non può estendere l'obbligo del Fondo oltre i presupposti di legge.

  • legge n. 428 del 1990

    L'accordo sindacale che esclude la solidarietà del cessionario non vincola l'INPS nella valutazione dei presupposti di intervento del Fondo, trattandosi di obbligazione pubblica autonoma.

  • legge n. 427 del 1980

    art. 1 (con modifiche da leggi n. 451/1994 e n. 247/2007)

    Norme richiamate in tema di intervento del Fondo per il pagamento delle ultime tre mensilità e dei limiti posti alla relativa copertura.

  • D.Lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

    art. 368, comma 4, lett. d) (menzionato nella motivazione)

    La Corte ha ritenuto che le disposizioni del codice della crisi non fossero applicabili retroattivamente alla procedura già aperta; non possono essere usate per interpretare la disciplina previgente quando introducono novità sostanziali.

Massime di principio

  • Il Fondo di garanzia interviene solo quando l'insolvenza riguarda il datore di lavoro che era tale al momento della cessazione del rapporto: se il lavoratore ha continuato a lavorare per il cessionario, il Fondo non copre automaticamente crediti maturati presso la cedente insolvente.
  • La qualificazione dei crediti come ammessi nello stato passivo del fallimento non lega l'INPS quanto all'accertamento dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'intervento del Fondo; l'obbligazione dell'INPS è autonoma rispetto al credito fallimentare.
  • Accordi tra parti private (es. rinuncia alla solidarietà del cessionario ai sensi dell'art. 47 L. 428/1990) non possono vincolare l'INPS: la materia è regolata da norme di natura pubblicistica e di derivazione comunitaria che dettano i presupposti di intervento del Fondo.
  • La copertura delle 'ultime tre mensilità' ha finalità temporale e causale collegata all'insolvenza: non va intesa come garanzia di qualunque inadempimento retributivo verificatosi indipendentemente dalla relazione tra cessazione e insolvenza datoriale.
  • Norme sopravvenute (es. Codice della crisi) non possono essere applicate retroattivamente per modificare i presupposti di intervento del Fondo nelle procedure già aperte, salvo che non sussista continuità normativa espressamente riconosciuta.

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