Sentenza del 02/12/2015 n. 24588 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società, con un avviso di accertamento IRAP relativo al 2001, l'omessa dichiarazione di plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di calciatori e di diritti di compartecipazione. La società aveva ottenuto l'annullamento delle sanzioni, ritenendo sussistente un'obiettiva incertezza normativa sull'imponibilità ai fini IRAP di tali componenti reddituali. L'Agenzia ha impugnato la decisione sostenendo che non ricorressero i presupposti per l'esenzione dalle sanzioni e denunciando anche vizi di motivazione e omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato, nel risultato, l'annullamento delle sanzioni. La Corte ha precisato che il semplice contrasto tra l'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria e le indicazioni dell'associazione di categoria non sarebbe, da solo, sufficiente a dimostrare l'incertezza normativa oggettiva. Ha inoltre chiarito che, per una società, ai fini della responsabilità tributaria è sufficiente la colpa semplice, non essendo necessari dolo o colpa grave. Tuttavia, nel caso concreto, esistevano effettivi contrasti nella giurisprudenza di merito sull'assoggettabilità a IRAP delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di calciatori e diritti di compartecipazione. Tali contrasti integravano una situazione di obiettiva incertezza normativa, almeno fino al parere del Consiglio di Stato n. 5285 del 2013. I motivi relativi ai vizi motivazionali sono stati dichiarati inammissibili, poiché l'incertezza normativa oggettiva è una questione di diritto e non di fatto. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché la società non si è costituita.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8
Prevede l'esenzione dalle sanzioni quando la violazione è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni tributarie.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2
Consente di escludere la responsabilità sanzionatoria in presenza di obiettive condizioni di incertezza normativa.
D.L. n. 472 del 1997, art. 5, comma 1
Per le società, la violazione tributaria può essere integrata anche dalla colpa semplice; dolo o colpa grave sono richiesti solo in ipotesi specifiche previste dalla norma.
Legge n. 212 del 2000, art. 10, comma 3
Esclude l'irrogazione di sanzioni quando il comportamento del contribuente è condizionato da obiettive condizioni di incertezza sulla portata della normativa tributaria.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 1, comma 2
Disciplina le sanzioni connesse alle violazioni relative alla dichiarazione dei redditi e dei presupposti impositivi.
D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 5, 11, comma 3, e 19
Norme rilevanti per la determinazione della base imponibile IRAP e per il trattamento fiscale delle componenti derivanti dall'attività d'impresa.
Legge n. 91 del 1981, art. 5
Norma richiamata nel contesto della disciplina dei rapporti e dei diritti relativi agli atleti professionisti.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Il n. 3 riguarda la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; il n. 5 riguarda specifici vizi dell'accertamento in fatto. La Corte ha escluso che l'incertezza normativa oggettiva costituisca una questione di fatto censurabile ai sensi del n. 5.
Codice di procedura civile, art. 384
Ha consentito alla Corte di correggere la motivazione della sentenza impugnata, lasciandone fermo il dispositivo.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato all'Agenzia delle Entrate.
Massime di principio
- L'esenzione dalle sanzioni per incertezza normativa oggettiva richiede un'incertezza inevitabile e obiettiva sul significato o sull'ambito applicativo della norma, non una semplice difficoltà interpretativa del contribuente.
- La presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti sulla medesima questione tributaria può integrare l'incertezza normativa oggettiva, soprattutto quando il contrasto sia concreto, rilevante e precedente a un successivo chiarimento autorevole.
- Il contrasto tra la posizione dell'Amministrazione finanziaria e quella di un'associazione di categoria, anche se supportata da pareri qualificati, non è normalmente sufficiente da solo a escludere le sanzioni.
- Per le società, ai fini dell'applicazione delle sanzioni tributarie, è generalmente sufficiente la colpa semplice; l'assenza di dolo o colpa grave non basta, da sola, a escludere la responsabilità.
- La valutazione dell'incertezza normativa oggettiva è una questione di diritto e deve essere censurata in cassazione mediante denuncia di violazione di legge, non tramite il vizio di motivazione o l'omesso esame di fatti decisivi.
- Quando una sentenza contiene una motivazione giuridicamente non corretta ma raggiunge un risultato conforme al diritto, la Corte di cassazione può correggerne la motivazione e rigettare comunque il ricorso.
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