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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10779/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la decisione di consegna per tre motivi principali: 1) violazione dell'art. 5 della legge n. 69 (2005/2009 nel testo) in tema di competenza territoriale, sostenendo che la competenza spettasse alla Corte d'appello di Roma o comunque non a Napoli in quanto cittadino italiano residente in Svizzera; 2) violazione degli artt. 18-bis e 24 della legge n. 69, lamentando che esiste un procedimento penale pendente in Italia per fatti di riciclaggio e che la Corte non ha adeguatamente verificato l'identità tra i fatti o valutato la possibilità di rinviare la consegna per permettere la partecipazione al processo italiano; 3) violazione dell'art. 6, lett. e) della legge n. 69 per la descrizione sommarissima delle condotte nel mandato, che avrebbe impedito alla difesa un esercizio puntuale delle prerogative difensive, soprattutto in presenza del procedimento italiano cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Sul punto della competenza territoriale ha ritenuto applicabile il comma 5 dell'art. 5 della legge n. 69: l'arresto è avvenuto il 23/02/2026 a seguito di segnalazione nel SIS e il mandato è pervenuto successivamente (27/02/2026), perciò la competenza spetta alla Corte d'appello del distretto in cui l'arresto è stato effettuato (Napoli). Quanto agli altri motivi, la Corte li ha ritenuti generici e privi di fondamento: il mandato e il provvedimento impugnato descrivono adeguatamente la natura, la qualificazione giuridica, le circostanze fattuali, i periodi temporali e il grado di partecipazione del ricercato; non sussiste prova della identità dei fatti con quelli del procedimento cautelare italiano; la facoltà di rinviare la consegna (art. 24) è discrezionale e richiede l'apporto di elementi concreti che il ricorrente non ha fornito. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. La cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti dall'art. 22, comma 5, legge n. 69.

Norme richiamate

  • legge n. 69 del 2005

    Se l'arresto è stato eseguito a seguito di segnalazione nel SIS, la competenza a decidere sulla consegna spetta alla Corte d'appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto; tale criterio è speciale rispetto agli altri criteri di attribuzione di competenza dell'art. 5

  • legge n. 69 del 2005

    Impone oneri descrittivi nel mandato e nel provvedimento di consegna: indicazione della natura e qualificazione dei reati, circostanze fattuali, ambiti spazio-temporali e grado di partecipazione, sufficienti a consentire l'esercizio della difesa

  • legge n. 69 del 2005

    Regole connesse alla gestione di procedimenti nazionali pendenti in relazione a persone ricercate; utilizzata dalla difesa per sostenere l'esistenza di procedimento italiano collegato

  • legge n. 69 del 2005

    Prevede la facoltà per la corte di rinviare la consegna per consentire lo svolgimento di un procedimento penale in Italia per reato diverso da quello oggetto del mandato europeo; si tratta di una valutazione di opportunità che richiede esame di parametri (gravità, data dei reati, stato dei procedimenti, complessità, entità della pena, ecc.)

  • legge n. 69 del 2005

    Contiene criteri rilevanti per la valutazione di opportunità in caso di rinvio della consegna (richiamati in motivazione)

  • legge n. 69 del 2005

    Prevede adempimenti di cancelleria/ufficialità amministrativi successivi alla decisione di consegna; la Corte ha disposto l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti

  • codice di procedura penale

    Norma che disciplina le pronunce successive alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione; applicata per definire gli effetti della decisione

Massime di principio

  • Se l'arresto del ricercato è avvenuto a seguito di segnalazione nel Sistema Informatico Schengen (SIS), la competenza a decidere sulla consegna spetta alla Corte d'appello del luogo dell'arresto (art. 5, comma 5 L. n. 69/2005).
  • Per mettere in crisi un provvedimento di consegna per carenze descrittive del mandato europeo è necessario dimostrare con precisione quali elementi specifici manchino e come tali lacune impediscano concretamente l'esercizio della difesa; contestazioni generiche risultano inammissibili.
  • La coincidenza tra fatti del mandato e fatti di procedimenti nazionali necessita di prova puntuale: la mera omonimia della qualificazione (es. 'riciclaggio') non è sufficiente senza un collegamento fattuale specifico.
  • La richiesta di rinvio della consegna ai sensi dell'art. 24 L. n. 69/2005 è valutazione di opportunità; il ricorrente deve fornire elementi concreti (gravità, fase del processo, pena da scontare, impatto della consegna sul diritto di difesa) per ottenere il differimento.
  • Ricorsi manifestamente generici o infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e alla Cassa delle Ammende; è pertanto strategico produrre documentazione specifica e argomentazioni circostanziate.

Testo integrale

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