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Ordinanza

Ordinanza n. 4281/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento della sentenza n. 7478/2020, emessa all’esito del procedimento R.G. n. 19331/2019 dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, pubblicata in data 16 novembre 2020 (come emendata con verbale d’udienza n. cronol. 30982/2021 del 19/03/2021 - RG n. 19331/2019 -2) e passata in giudicato; e della connessa sentenza n. 2469/2022, emessa all’esito del procedimento R.G. n. 22937/2021 dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, pubblicata in data 17 marzo 2022 e passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202408150

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata definitiva esecuzione di sentenze passate in giudicato del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, concernenti anche la liquidazione di interessi e rivalutazione monetaria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il giudizio riguarda l'esecuzione di due sentenze passate in giudicato del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, indicate in epigrafe, affidata a un Commissario ad acta nominato dal TAR con sentenza n. 6408/2024. Il Commissario ha chiesto una proroga dei termini e ha rappresentato che le attività esecutive sono ancora in corso, residuando in particolare la liquidazione degli interessi e della rivalutazione monetaria maturati sino al saldo. La ricorrente ha quindi sollecitato la prosecuzione dell'attività esecutiva nei confronti delle amministrazioni eventualmente inadempienti, compresa la Ragioneria territoriale dello Stato.

La decisione

Il TAR non definisce il giudizio, ma dispone un ulteriore impulso all'esecuzione. Considerato che le attività commissariali sono ancora in corso e che restano da completare le liquidazioni degli interessi e della rivalutazione monetaria, sollecita il Commissario ad acta a porre in essere tutte le attività necessarie alla definitiva e regolare esecuzione delle sentenze, anche sostituendosi, ove occorra, alle amministrazioni inadempienti. Il Ministero e le altre amministrazioni coinvolte, inclusa la Ragioneria territoriale dello Stato, dovranno dare pedissequa attuazione alle determinazioni dell'organo ausiliario. Il termine assegnato è di sessanta giorni dalla pubblicazione o dalla notificazione, se antecedente, dell'ordinanza. Il TAR rinvia il prosieguo alla camera di consiglio del 17 giugno 2026.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'esecuzione del giudicato è ancora incompleta, il giudice può sollecitare il commissario ad acta a compiere tutte le attività necessarie alla definitiva attuazione del titolo entro un termine determinato.
  • Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato può sostituirsi alle amministrazioni inadempienti, le quali sono tenute a dare puntuale attuazione alle sue determinazioni.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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