Sentenza n. 6256/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio -OMISSIS-resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro i provvedimenti del GSE di rigetto di richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici
Esito
Favorevole al resistente (gestore incentivi)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva richiesto al GSE incentivi nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi per interventi di installazione di gruppi di continuità statici ad alta efficienza. Dopo il precedente contenzioso sul silenzio del GSE, il Gestore aveva comunicato i motivi ostativi all’accoglimento delle richieste, rilevando che la documentazione prodotta non consentiva di verificare l’effettiva realizzazione degli interventi e i dati di rendicontazione. La società aveva rappresentato che la documentazione era stata sequestrata dalla Procura della Repubblica e aveva chiesto proroghe, ma non aveva prodotto gli atti entro il termine assegnato. Il GSE aveva quindi rigettato le richieste. Il TAR aveva respinto il ricorso. In appello, la società ha dedotto che il sequestro costituiva causa di forza maggiore e che il GSE avrebbe dovuto concedere ulteriore tempo; ha inoltre denunciato omessa pronuncia, difetto di motivazione, motivazione generica, insufficiente e contraddittoria e mancata confutazione delle controdeduzioni presentate nel procedimento. Il GSE ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità e per la riproposizione pedissequa delle censure di primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello. Ha ritenuto insussistente l’omessa pronuncia, poiché il TAR aveva esaminato e motivatamente disatteso le censure dedotte. Nel merito, ha rilevato che le linee guida approvate con delibera AEEG n. EEN 9/11 impongono ai soggetti titolari dei progetti obblighi di conservazione della documentazione necessari ai controlli del GSE. La mancata produzione degli atti non era giustificata dal sequestro, poiché la società non aveva dimostrato di avere diligentemente coltivato le istanze di dissequestro e di accesso al fascicolo né aveva riferito il loro esito. Gravava sulla società, in base al principio di autoresponsabilità proprio del sistema incentivante e ai criteri generali sull’onere della prova, dimostrare che il sequestro aveva concretamente reso impossibile adempiere alle richieste istruttorie. Tale prova mancava, anche perché il GSE aveva informato la società dell’autorizzazione dell’autorità giudiziaria a consultare ed estrarre copia della documentazione sequestrata e aveva concesso una proroga. Il giudice ha inoltre affermato che l’amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni deduzione del privato, purché abbia esaminato gli argomenti e indicato ragioni sufficienti a sostenere la decisione. Nel caso concreto, il rigetto era adeguatamente fondato sulla mancata produzione della documentazione richiesta nonostante il tempo concesso. L’appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 5.000 oltre accessori.
Norme richiamate
decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012
Disciplina il meccanismo dei certificati bianchi e la scheda tecnica n. 36E relativa all’installazione di gruppi di continuità statici ad alta efficienza.
art. 14 linee guida AEEG approvate con delibera 27 ottobre 2011, n. EEN 9/11
impone obblighi di conservazione dei documenti, strumentali all’esercizio dei controlli da parte del GSE, in capo ai “soggetti titolari dei progetti”.
I soggetti titolari dei progetti incentivati devono conservare la documentazione necessaria ai controlli del GSE e produrla nell’ambito dell’istruttoria sulle richieste di verifica e certificazione.
artt. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme all’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679, il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali della parte mediante oscuramento.
Massime di principio
- Nel sistema degli incentivi pubblici fondato su richieste documentate e su successivi controlli dell’amministrazione, il soggetto richiedente è tenuto, in base al principio di autoresponsabilità, a conservare e produrre la documentazione necessaria alla verifica dei requisiti e dell’effettiva realizzazione degli interventi.
- Il sequestro della documentazione da parte dell’autorità giudiziaria non integra di per sé una causa di forza maggiore idonea a giustificare la mancata produzione degli atti nel procedimento incentivante: il richiedente deve dimostrare concretamente che il sequestro ha impedito l’adempimento e di avere diligentemente esperito gli strumenti disponibili per ottenere il dissequestro, la consultazione o l’estrazione di copie.
- Quando l’amministrazione abbia indicato ragioni sufficienti e coerenti a sostegno del provvedimento finale, non è necessario che confuti analiticamente ogni singola deduzione del privato svolta nel procedimento, purché tali deduzioni siano state esaminate.
- L’onere di provare l’impossibilità di adempiere alle richieste istruttorie dell’amministrazione grava sul soggetto che invoca tale impossibilità come causa giustificativa della mancata produzione documentale.
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