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Sentenza

Sentenza n. 427/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria n. 796/2025, n. 64/2026 e n. 73/2026, limitatamente alle parti concernenti la condanna del Ministero dell’istruzione al pagamento delle spese legali con distrazione a favore del difensore antistatario.

Giustizia amministrativa202600240

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione delle sentenze del TAR Umbria relative al pagamento delle spese legali distratte in favore del difensore antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il difensore antistatario ha proposto ricorso per l’ottemperanza alle sentenze del TAR Umbria indicate nel testo, nella parte in cui avevano condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese legali in suo favore. Ha dedotto di aver notificato le sentenze in forma esecutiva, di aver atteso il termine previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996 e di avere documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione, senza tuttavia ricevere il pagamento. Ha chiesto l’assegnazione al Ministero di un termine di sessanta giorni per adempiere e la nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva in caso di ulteriore inottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava pagata la somma dovuta e che non vi erano ragioni per ritardare ulteriormente l’ottemperanza. Ha assegnato al Ministero sessanta giorni per pagare le spese dovute in base alle sentenze, maggiorate degli interessi legali fino al soddisfo. Ha nominato sin d’ora il Prefetto di Perugia, o un funzionario delegato, commissario ad acta, con incarico di intervenire su richiesta della parte ricorrente qualora il termine decorra inutilmente, pagando le somme ancora dovute e adottando gli atti amministrativi e contabili necessari. Per l’eventuale attività commissariale è previsto un compenso di euro 500,00 a carico del Ministero, da liquidare dopo la verifica dell’esecuzione del mandato sulla base della relazione documentata e della dichiarazione della parte ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato a pagare euro 800,00, oltre oneri e accessori di legge, per le spese del giudizio di ottemperanza.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Pertanto, in accoglimento del ricorso: - va assegnato al Ministero resistente il termine di sessanta giorni per procedere al pagamento delle spese legali spettanti alla parte ricorrente in base alla suddetta sentenza, maggiorate degli interessi legali fino alla data del soddisfo (come da richiesta contenuta nel ricorso); - può fin d’ora nominarsi un commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Perugia o di un funzionario da lui delegato, affinché, in caso di infruttuoso decorso del suddetto termine, su richiesta della parte ricorrente, provveda, in sostituzione del Ministero, al pagamento di tutte le somme spettanti in base alle suddette sentenze che non risultino ancora corrisposte, adottando a tal fine ogni necessario atto amministrativo e contabile;

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in sostituzione dell’amministrazione in caso di persistente inadempimento.

  • art. 114 c.p.a.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina gli adempimenti indicati in parte motiva.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice dispone gli adempimenti necessari a dare esecuzione al giudicato, compresa la sostituzione dell’amministrazione inadempiente nei termini stabiliti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando dagli atti risulta che l’amministrazione non ha pagato le somme dovute in forza di una sentenza passata in giudicato e non emergono ragioni per differire l’adempimento, il giudice può assegnare un termine per il pagamento e includervi gli interessi legali fino alla data del soddisfo.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare fin dalla decisione un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla richiesta della parte interessata e all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione; il commissario può essere incaricato di adottare gli atti amministrativi e contabili necessari e di corrispondere le somme ancora dovute.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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