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Ordinanza

Ordinanza n. 5816/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento - del decreto del 10.05.2024, pubblicato in pari data sul sito ufficiale della Polizia di Stato, con cui il Direttore Centrale della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato ha approvato la graduatoria di merito dei candidati al “Concorso pubblico per l’assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 07 luglio 2023”, successivamente ampliati a 2650 unità; - della graduatoria di merito dei vincitori del “Concorso pubblico per l’assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 07 luglio 2023”, successivamente ampliati a 2650 unità, approvata con decreto del Direttore Centrale della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato del 10.05.2024, pubblicato in pari data sul sito ufficiale della Polizia di Stato, nella parte in cui pregiudica l’utile collocamento di parte ricorrente; - del decreto del Direttore Centrale della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ministero dell’Interno, datato 07.05.2024 e trasmesso a mezzo pec in data 09.05.2024 con nota DAGEP 333CON Servizio Concorsi Prot: 0014190 di pari data, con il quale è stata disposta l’esclusione del ricorrente dal “Concorso per l'assunzione di 1650 Allievi Agenti della Polizia di Stato, successivamente ampliato a 2.650 unità, indetto con decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 07.07.2023” per mancato possesso delle qualità di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell’art. 3, comma 1, lett e) del bando di concorso, nella parte in cui dispone che i candidati devono essere in “possesso delle qualità di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001”; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001; - nonché degli eventuali ulteriori atti e verbali, anche promananti dalla Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ministero dell’Interno e di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, comunque lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente e per il conseguente accertamento del diritto del ricorrente ad essere dichiarato vincitore ai fini del “Concorso pubblico per l’assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 07 luglio 2023, successivamente ampliati a 2650 unità”, con ogni statuizione consequenziale.

Giustizia amministrativa202406790

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato e conseguente mancata inclusione nella graduatoria finale di merito

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stato escluso dal concorso per l'assunzione di 1.650 allievi agenti della Polizia di Stato, successivamente ampliato a 2.650 posti, per il mancato possesso delle qualità di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001. Ha inoltre contestato, in quanto eventualmente interpretati in senso sfavorevole, l'art. 3, comma 1, lettera e), del bando e la stessa disposizione legislativa, nonché la graduatoria finale nella parte in cui non lo colloca utilmente. Ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati e l'accertamento del diritto a essere dichiarato vincitore del concorso. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti né prende posizione sul merito dell'esclusione.

La decisione

Il TAR non ha deciso la controversia nel merito. Rilevato che il ricorso riguarda l'esclusione del candidato intervenuta prima della pubblicazione della graduatoria finale, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti indicati nella graduatoria, quali controinteressati. Il ricorrente è stato autorizzato a procedere mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a., tramite pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Interno dell'ordinanza, del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati. La pubblicazione deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito dell'attestazione dell'avvenuta pubblicazione entro i successivi 10 giorni, a pena di decadenza. Il Ministero deve mantenere online gli atti fino alla pubblicazione della sentenza definitiva, assicurare un collegamento dalla home page e rilasciare l'attestazione di pubblicazione. La trattazione del merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 6 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 6, d.lgs. 165/2001

    La disposizione è richiamata quale base normativa del requisito di condotta contestato dall'amministrazione, ma l'ordinanza non ne esamina l'interpretazione o l'applicazione nel merito.

  • art. 3, comma 1, lettera e), del bando di concorso

    possesso delle qualità di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001

    La clausola del bando è impugnata solo in via eventuale, qualora interpretata in senso sfavorevole; l'ordinanza non ne valuta la legittimità.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    È richiamato, unitamente all'art. 49, comma 3, c.p.a., quale fondamento dell'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento dell'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami nei confronti dei controinteressati.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    È richiamato per disciplinare le modalità di pubblicazione sul sito web dell'amministrazione dell'ordinanza, del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato, insieme all'art. 10 del Regolamento UE 2016/679, quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e dei dati idonei a identificare i soggetti menzionati.

Massime di principio

  • Quando l'impugnazione riguarda l'esclusione da un concorso e la graduatoria finale individua una pluralità di soggetti potenzialmente incisi dall'accoglimento del ricorso, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati indicati nella graduatoria.
  • Qualora il numero dei controinteressati renda difficoltosa o eccessivamente onerosa la notificazione individuale, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web dell'amministrazione, con pubblicazione del provvedimento, del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati.
  • L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere accompagnata dall'ordine all'amministrazione di mantenere online gli atti sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, assicurare un collegamento dalla home page e rilasciare al ricorrente un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione.
  • La mancata esecuzione degli adempimenti prescritti per l'integrazione del contraddittorio entro i termini assegnati può comportare la decadenza.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela del terzoTrasparenza e pubblicità

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