Sentenza n. 1183/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - della DGR della Lombardia n. XII/2228, in data 22 aprile 2024, recante “Ulteriori indicazioni in tema di negoziazione sanitaria in attuazione della DGR n. XII/1827 del 31/01/2024”, nelle parti in cui: a) quanto alla modalità di determinazione del budget di specialistica ambulatoriale, stabilisce che esso sia “pari al 100% del valore contrattualizzato nel 2023 al netto delle eventuali rimodulazioni non storicizzabili disposte nel corso del 2023” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla DGR n. XII/2228 – doc. 1); b) quanto al sotto budget assegnato per le prestazioni di ricovero e cura da erogare a favore dei cittadini fuori regione prevede che “Nel caso di superamento del tetto è previsto un abbattimento dell’esubero di produzione rilevato per ciascuna Struttura rispetto al tetto fuori regione definito per l’anno in corso” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla DGR n. XII/2228 – doc. 1); c) quanto all’assegnazione di un sotto budget ambulatoriale relativo alle attività di screening programmato da ATS, prevede che “In caso di mancato utilizzo del budget screening, ATS potrà valutare di non assegnare le risorse residue non consumate” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla DGR n. XII/2228 – doc. 1); nonché: - di tutti gli atti a detta deliberazione preordinati, consequenziali, connessi ed applicativi, fra cui, specificamente: i) la deliberazione dell’ATS Insubria di approvazione del contratto anno 2024, nonché il relativo contratto anno 2024, sottoscritto dall’ente ricorrente (doc.2), nella parte in cui vengono riprodotte le suddette impugnate disposizioni regionali, di cui alla DGR n. XII/2228/2024; ii) la deliberazione dell’ATS Brianza di approvazione del contratto anno 2024, nonché il relativo contratto anno 2024, sottoscritto dall’ente ricorrente (doc.2), nella parte in cui vengono riprodotte le suddette impugnate disposizioni regionali di cui alla DGR n. XII/2228/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DGR Lombardia n. XII/2228 del 22 aprile 2024 e gli atti applicativi delle ATS relativi ai contratti sanitari 2024
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la DGR regionale nella parte relativa: al criterio di determinazione del budget di specialistica ambulatoriale, fissato nel 100% del valore contrattualizzato nel 2023 al netto delle rimodulazioni non storicizzabili; al sotto-budget per le prestazioni di ricovero e cura rese a favore di cittadini residenti fuori regione, con previsione di abbattimento dell'esubero rispetto al tetto annuale; e al sotto-budget per l'attività di screening, prevedendo la possibilità per l'ATS di non riassegnare le risorse non utilizzate. Sono stati dedotti, con riferimento alle diverse disposizioni, la violazione della precedente DGR n. XII/1827 del 31 gennaio 2024, il difetto di legittimo presupposto, la contraddittorietà, il difetto di motivazione, la violazione del legittimo affidamento nei rapporti concessori, l'ingiustizia manifesta, lo sviamento e l'irragionevolezza. Sono stati inoltre impugnati per illegittimità derivata gli atti delle ATS di approvazione dei contratti 2024 e i contratti stessi, nella parte riproduttiva delle disposizioni regionali contestate. Prima dell'udienza di merito, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione: quanto al primo motivo, perché la Regione aveva chiarito di non avere incrementato dell'1% il budget ambulatoriale 2024 rispetto al contrattualizzato 2023, destinando tali risorse ad altre attività sanitarie; quanto al secondo e al terzo motivo, perché le disposizioni contestate non avevano arrecato alcun pregiudizio all'ente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il Collegio ha ritenuto vincolante la dichiarazione espressa della ricorrente di non avere più interesse alla decisione, affermando che, in tale situazione, il giudice non può esaminare il merito, procedere d'ufficio o sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, ma deve pronunciare in conformità alla dichiarazione resa. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle modalità della decisione e della sua natura processuale.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è improcedibile, ex art. 35, comma 1, lettera c) del c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La dichiarazione espressa e univoca del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
- Quando il ricorrente dichiara di avere perso l'interesse alla decisione, il giudice amministrativo non può decidere la controversia nel merito, procedere d'ufficio o sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, ma deve adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa.
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