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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02880/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato è stato condannato in appello per avere, in una domanda per il patrocinio a spese dello Stato, omesso di indicare integralmente i redditi del proprio nucleo familiare: in particolare, avrebbe taciuto i redditi della moglie e dichiarato per sé un reddito sensibilmente inferiore a quello effettivo (7.360 euro invece di 17.136 euro). Nel ricorso per cassazione ha dedotto, con il primo motivo, vizio di motivazione e insussistenza della prova della responsabilità penale per difetto dell'elemento soggettivo, sostenendo di essere incorso in un errore scusabile. Con il secondo motivo ha censurato l'eccessività della pena e il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo sostanzialmente riproduttivo di censure già disattese nei gradi di merito, senza una critica specifica alle ragioni della sentenza impugnata. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nel reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002, le false indicazioni e le omissioni, anche parziali, sono punibili se sorrette da dolo generico o anche da dolo eventuale, escludendo che l'asserito errore sulla nozione di reddito rilevante possa escludere il dolo, poiché non si tratta di errore su legge extrapenale in quanto l'art. 76 del medesimo decreto è richiamato dalla norma incriminatrice. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sul 131-bis c.p., osservando che i giudici di merito avevano compiuto una valutazione completa della fattispecie concreta, escludendo la particolare tenuità dell'offesa per il danno economico arrecato allo Stato e per la personalità dell'imputato, già gravato da precedente penale e sottoposto a nuovo procedimento. È stata quindi confermata la condanna, con addebito delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Le false indicazioni o omissioni, anche parziali, nelle dichiarazioni rilevanti per il patrocinio a spese dello Stato integrano il reato se sorrette da dolo generico o anche da dolo eventuale.

  • art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È norma richiamata espressamente dalla fattispecie incriminatrice; ciò impedisce di qualificare l'errore sulla nozione di reddito rilevante come errore su legge extrapenale idoneo a escludere il dolo.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità richiede una valutazione complessa e congiunta di modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo; nel caso concreto è stata esclusa per la non particolare tenuità dell'offesa.

  • art. 133, comma primo, c.p.

    I criteri di cui all'art. 133 c.p. devono guidare il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, valutando condotta, colpevolezza e danno/pericolo.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se non ricorrono cause di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel reato di false indicazioni o omissioni per ottenere il patrocinio a spese dello Stato, la condotta punibile può consistere anche in omissioni solo parziali o in dichiarazioni mendaci sui redditi del richiedente e del nucleo familiare, purché sorrette da dolo generico o dolo eventuale.
  • L'errore sulla nozione di reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio non esclude di per sé il dolo quando la norma incriminatrice richiama espressamente la disciplina extrapenale che definisce il presupposto economico del beneficio.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che si limita a riproporre censure già valutate e respinte dai giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva della concreta offensività, comprensiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; può essere esclusa in presenza di un apprezzabile danno economico per lo Stato e di elementi negativi sulla personalità dell'imputato.
  • Quando il trattamento sanzionatorio è motivato in modo congruo e la pena è determinata entro parametri inferiori al medio edittale, la relativa doglianza non è idonea a scalfire la decisione se non indica specifici vizi logici o giuridici.

Come è indicizzato

MaterieOmesso versamentoImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiDolo eventualeParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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