Sentenza n. 1609/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 612/2024 del Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro, emessa nel giudizio R.G. n. 344/2024, pubblicata in data 03.02.2025, notificata il 21.05.2025 e passata in giudicato, con cui è stato accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a fruire dell’esonero contributivo previsto dall’art. 1, commi 180 e 181, della L. n. 213/2023 (c.d. bonus mamma), condannando l’intimato Ministero a riconoscerle la relativa quota di contributi previdenziali trattenuta in busta paga.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza civile passata in giudicato che riconosceva il diritto all'esonero contributivo c.d. bonus mamma e alla restituzione delle somme trattenute in busta paga
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 612/2024 del Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a fruire dell'esonero contributivo previsto dall'art. 1, commi 180 e 181, della l. n. 213/2023 e il Ministero era stato condannato a riconoscerle la quota di contributi previdenziali illegittimamente trattenuta in busta paga. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, nonché la nomina immediata di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale, senza contestare l'inottemperanza. Il TAR ha verificato la ritualità del ricorso, rilevando che la sentenza civile era stata attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., come riformulato dal d.lgs. n. 149/2022, era stata notificata via PEC al Ministero il 21 maggio 2025 presso il domicilio reale e che, alla data di proposizione del ricorso, era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza civile e di corrispondere alla ricorrente le somme indebitamente trattenute in busta paga entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, attribuendogli la facoltà di delegare l'incarico ad altro dirigente o funzionario idoneo, anche appartenente ad altro Dipartimento o articolazione ministeriale, a prescindere dai rapporti gerarchici e dalle ordinarie attribuzioni interne. Il commissario potrà utilizzare i capitoli di spesa ministeriali o dell'Ufficio scolastico regionale destinati allo scopo, nonché, se necessario, altri capitoli disponibili, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Il compenso è stato ritenuto compreso nel trattamento economico del dirigente o funzionario pubblico incaricato, in quanto attività connessa ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro per spese di lite, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
È la base processuale del giudizio di ottemperanza volto a ottenere l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'Amministrazione inadempiente.
art. 1, commi 180 e 181, l. n. 213/2023
Prevede l'esonero contributivo c.d. bonus mamma, riconosciuto alla ricorrente dal giudicato civile azionato in ottemperanza.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile è stata attestata conforme all'originale ai fini della sua notificazione e dell'azionabilità esecutiva.
art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c.; la disciplina è stata richiamata per affermare la sufficienza dell'attestazione di conformità del titolo.
art. 35, comma 8, d.lgs. n. 149/2022
Ha abrogato, dal 28 febbraio 2023, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Impone il decorso di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo prima dell'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'Amministrazione; il TAR ne ha ritenuto l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.
d.m. n. 55/2014
È stato utilizzato quale parametro per la liquidazione delle spese processuali, ridotte in ragione della semplicità dell'attività difensiva.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, purché il titolo sia ritualmente prodotto e notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'avvio delle azioni esecutive contro l'Amministrazione.
- Ai fini dell'azionabilità del titolo esecutivo civile nei confronti della pubblica amministrazione non è necessaria la spedizione in forma esecutiva del provvedimento quando la disciplina vigente richiede la sola attestazione di conformità all'originale.
- In presenza di un giudicato non eseguito e di un'inottemperanza non contestata, il giudice amministrativo deve ordinare all'Amministrazione di adottare gli atti necessari all'integrale esecuzione entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza esercita i poteri conferiti dal giudice anche oltre i limiti delle ordinarie attribuzioni dell'ufficio di appartenenza; può quindi delegare l'incarico a un dirigente o funzionario idoneo di altra articolazione della medesima amministrazione, se ciò favorisce una più sollecita ed efficace esecuzione del giudicato.
- Per dare esecuzione a un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, il commissario ad acta può utilizzare i pertinenti capitoli di bilancio e, ove necessario, altri capitoli disponibili, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso, secondo criteri di buona amministrazione.
- Quando l'incarico di commissario ad acta è affidato a un dirigente o funzionario pubblico quale attività connessa ai compiti istituzionali, il relativo compenso è compreso nel trattamento economico già percepito presso l'amministrazione di appartenenza.
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