Cassazione Penale, Sentenza n. 26235/2024 del 04/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di concessione della detenzione domiciliare da parte del condannato in espiazione di anni 20 e mesi 8 di reclusione (fine pena 05/01/2031), con argomentazioni difensive basate sul lungo periodo di pena già scontato (circa 15 anni), sull'assenza di carichi pendenti, sulla collaborazione con la giustizia iniziata oltre dieci anni prima, sui positivi pareri del gruppo di osservazione e trattamento, sui precedenti periodi di liberazione anticipata e permessi premio, sull'attività lavorativa svolta e sulla permanenza in località protetta. Il ricorrente deduceva errori di motivazione e violazione degli artt. 47-ter legge 26/07/1975 n.354 (norme penitenziarie) e art. 51, comma 3-bis c.p.p., sostenendo che sussistessero i requisiti per il beneficio (compresa ampia collaborazione e aver scontato almeno un quarto della pena). Contestava altresì la rilevata persistenza di carichi pendenti e la datazione di alcuni permessi premio indicati nell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il Tribunale di sorveglianza, esercitando la propria autonoma valutazione di merito, ha legittimamente ritenuto insufficiente il requisito del ravvedimento del condannato: il percorso di revisione critica è risultato parziale, generico e recente e il ricorrente non ha analiticamente riconosciuto i fatti omicidiari, presentandoli in termini minimizzanti e descrivendoli come casuali nonostante il contesto di malavita organizzata. La Corte ha richiamato il principio per cui il ravvedimento non può essere presunto dalla sola collaborazione o dalla mera assenza di legami persistenti con l'associazione criminale, ma richiede specifici elementi probatori, graduati in rapporto al beneficio richiesto. Conseguentemente il rigetto dell'istanza di detenzione domiciliare è stato ritenuto congruamente motivato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (regime penitenziario), art. 47-ter
La norma è richiamata in relazione ai requisiti per la concessione di benefici penitenziari; il giudice ha valutato che, anche se previsti requisiti formali possono risultare presenti, la valutazione concreta del ravvedimento e della maturità trattamentale resta rimessa alla discrezionalità motivata del Tribunale di sorveglianza
codice di procedura penale, art. 51, comma 3-bis
Individua categorie di reati particolarmente gravi rilevanti ai fini della disciplina dei collaboratori; la Corte osserva che l'appartenenza a tali fattispecie richiede un più rigoroso e specifico accertamento del ravvedimento per l'accesso ai benefici
legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertita dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (disciplina del collaboratore di giustizia)
La Corte richiama il principio consolidato che il ravvedimento non può essere presunto in ragione della sola collaborazione: occorrono elementi specifici, concreti e proporzionati al beneficio richiesto; inoltre si applica il criterio della gradualità nella concessione dei benefici
Massime di principio
- Per i collaboratori di giustizia la mera collaborazione e l'assenza di legami con l'associazione criminale non bastano a provare il ravvedimento: è necessario dimostrare, con elementi specifici e concreti, la revisione critica del passato criminale
- Il giudice di sorveglianza ha ampia discrezionalità nella valutazione dei benefici penitenziari; tale discrezionalità è legittima quando la motivazione è congrua, logica e aderente alla normativa speciale
- La gravità e il contesto organizzato dei reati commessi pesano fortemente nella valutazione del percorso rieducativo: reati di elevata caratura criminale richiedono indicatori più forti di ravvedimento e di cambiamento della personalità
- Il ravvedimento deve essere valutato in termini di gradualità rispetto al beneficio richiesto: il tempo, la profondità delle ammissioni, la partecipazione a percorsi trattamentali e la documentazione di comportamenti costanti e ripetuti sono elementi decisivi
- In istanze per detenzione domiciliare è opportuno fornire prove puntuali: ammissioni dettagliate dei fatti, referti di trattamento/terapia, pareri del gruppo di osservazione, testimonianze di lavoro stabile e certificazioni sull'assenza di carichi pendenti
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