Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07172/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento IVA relativi agli anni 2011 e 2012, con cui l'Amministrazione finanziaria contestava al contribuente la responsabilità per l'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti riferibili a una società della quale egli era indicato come amministratore di diritto e di fatto. La CTP aveva accolto i ricorsi del contribuente; la CTR della Campania aveva invece respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo carente la motivazione degli avvisi, perché non era stato allegato il processo verbale di constatazione e gli altri atti richiamati. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate deduceva: 1) violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000 e dell'art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, per avere la CTR erroneamente ritenuto insufficiente la motivazione per mancata allegazione del PVC; 2) in subordine, nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente ai sensi dell'art. 132, comma 2, c.p.c. e dell'art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Ha affermato che l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto anche per relationem, mediante rinvio ad altri atti o documenti, purché l'avviso riproduca il contenuto essenziale dell'atto richiamato in modo da consentire al contribuente e al giudice di individuare gli elementi decisivi della pretesa. Ha inoltre precisato che l'obbligo di allegazione riguarda solo gli atti non riprodotti nella loro parte essenziale e non quelli già conosciuti dal contribuente, come il processo verbale di constatazione. Poiché la CTR si era limitata a rilevare la mancata allegazione del PVC e degli atti richiamati senza verificare la sufficienza della motivazione degli avvisi e senza considerare la conoscenza del PVC da parte del contribuente, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    L'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto anche per relationem, se l'atto richiamato è reso riconoscibile nel suo contenuto essenziale.

  • art. 42, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente quando consente di comprendere la pretesa fiscale anche tramite rinvio a elementi contenuti in altri atti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto a fondamento del primo motivo, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 132, secondo comma, c.p.c.

    È richiamato come parametro per denunciare la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato quale norma che impone la motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro del vizio processuale dedotto con il secondo motivo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento può essere soddisfatto anche per relationem, purché l'atto richiami altri documenti in modo da renderne percepibile il contenuto essenziale.
  • La motivazione è sufficiente quando l'avviso riproduce, anche in forma riassuntiva, gli elementi essenziali dell'atto richiamato, così da consentire al contribuente e al giudice di individuare le ragioni della pretesa fiscale.
  • L'allegazione del documento richiamato non è necessaria se il suo contenuto essenziale è già riprodotto nell'avviso o se il contribuente ne abbia già conoscenza legale o integrale.
  • Il giudice di merito, nel verificare la validità della motivazione per relationem, non può limitarsi a constatare la mancata allegazione del PVC, ma deve accertare se il contenuto dell'avviso sia comunque idoneo a sorreggere la pretesa impositiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.