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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11408/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La condanna per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, già pronunciata in appello, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione di sostanza stupefacente qualificata come finalizzata allo spaccio. L'unico motivo di ricorso contestava la destinazione allo spaccio della droga detenuta, sostenendo in sostanza che gli elementi valorizzati dai giudici di merito non consentissero di ritenere provata tale finalità. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso si limitava a reiterare le stesse questioni già esaminate in appello, senza un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva indicato e valutato in modo unitario plurimi indici fattuali (quantitativo della sostanza, modalità di custodia, comportamento dell'imputato, circostanze del fatto) ritenendoli idonei a dimostrare la destinazione allo spaccio. Sono stati quindi prospettati solo elementi di fatto alternativi, non scrutinabili in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    La fattispecie è stata qualificata come detenzione di sostanza stupefacente destinata allo spaccio in lieve entità; la Corte non rivede il merito della valutazione fattuale compiuta dai giudici di appello sulla finalità di spaccio.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità non dovuta ad assenza di colpa del ricorrente, può essere disposta la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito proporre una mera rivalutazione del merito attraverso elementi di fatto alternativi alla motivazione della sentenza impugnata.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a reiterare questioni già affrontate e disattese dal giudice di appello, senza confrontarsi in modo specifico e puntuale con le ragioni della decisione.
  • La destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente può essere desunta da una valutazione complessiva di plurimi indici fattuali, quali quantità detenuta, modalità di custodia, comportamento dell'imputato e circostanze del fatto.
  • Una motivazione di merito completa, congrua e non arbitraria sulla finalità di spaccio non è sindacabile in cassazione se il ricorrente oppone soltanto una lettura alternativa dei fatti.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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