Cassazione Penale, Sentenza n. 27953/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento cautelare relativo a un'ipotesi di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, il giudice di merito aveva riconosciuto la gravità indiziaria a carico dell'indagata, ma aveva escluso l'attualità delle esigenze cautelari ritenendo superata la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. soprattutto per il decorso di circa sei anni dai fatti ('tempo silente'), per il ruolo ritenuto non apicale e per la sostanziale incensuratezza, con pendenza di soli procedimenti per reati ritenuti eterogenei e di minore allarme. Il pubblico ministero ha impugnato tale valutazione deducendo l'erronea applicazione della disciplina cautelare: secondo il ricorrente, il mero decorso del tempo non basta a vincere la presunzione di pericolosità nei reati mafiosi se non accompagnato da elementi concreti di distacco dal sodalizio; inoltre la motivazione avrebbe trascurato la persistente partecipazione dell'indagata alla vita del clan, la sua compenetrazione nelle attività del gruppo e un'intercettazione da cui emergeva una postura di spiccata propensione criminale. La difesa ha contestato l'ammissibilità del ricorso e, nel merito, la persistenza delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso del pubblico ministero. Ha chiarito che, nelle ipotesi soggette alla presunzione relativa di esigenze cautelari prevista per i delitti di cui all'art. 416-bis c.p., il 'tempo silente' non ha efficacia autonoma e decisiva in astratto, ma può assumere rilievo solo se valorizzato insieme ad elementi concreti che dimostrino l'effettivo e irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio. Applicando tali criteri, la motivazione impugnata è stata ritenuta contraddittoria e insufficiente perché aveva svalutato il significato del ruolo operativo dell'indagata all'interno del gruppo mafioso, aveva enfatizzato in modo sproporzionato un periodo di sei anni e aveva attribuito rilievo al certificato dei carichi pendenti senza adeguata considerazione dei limiti informativi dell'art. 335, comma 3, c.p.p. Il provvedimento è stato quindi annullato con rinvio al Tribunale di Catania per nuova valutazione.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
norma processuale richiamata per l'appello del pubblico ministero avverso il rigetto della custodia cautelare
art. 273 c.p.p.
richiamato come parametro della gravità indiziaria quale soglia di applicazione della misura cautelare
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
"Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari"
prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e una presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere; la presunzione relativa può essere vinta solo da elementi concreti, non dal mero decorso del tempo
art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
richiamato come norma che rileva quando la motivazione omette di confrontarsi con l'attualità e concretezza della pericolosità
art. 416-bis cod. pen.
reato per cui opera il regime cautelare speciale; la partecipazione mafiosa implica un vincolo associativo tendenzialmente permanente e caratterizzato da forte vischiosità
art. 335, comma 3, cod. proc. pen.
il certificato dei carichi pendenti ha valenza informativa attenuata nei procedimenti per reati mafiosi, per i limiti di pubblicità delle iscrizioni
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiamato per delimitare il perimetro del ricorso
Massime di principio
- Nelle ipotesi di delitti per i quali opera la presunzione relativa di esigenze cautelari ex art. 275, comma 3, c.p.p., il giudice deve verificare se esistano elementi concreti idonei a escludere l'attualità e concretezza del pericolo; il semplice decorso del tempo non basta, da solo, a vincere la presunzione.
- Il 'tempo silente' può rilevare solo se, per durata, contesto e caratteristiche della partecipazione, assuma un significato obiettivo di cessazione del collegamento associativo; in assenza di ulteriori indici, resta un dato neutro o comunque insufficiente.
- Nei reati associativi di stampo mafioso, la qualità del sodalizio e il ruolo concreto dell'indagato incidono in modo decisivo sulla valutazione del tempo trascorso: maggiore è la compenetrazione operativa nell'organizzazione, minore è la capacità del solo decorso temporale di dimostrare il recesso.
- Il certificato dei carichi pendenti non può essere assunto in modo acritico come indice forte di pericolosità o di cessazione della stessa, specie quando la disciplina sulla pubblicità delle iscrizioni ne riduca la significatività probatoria.
- La motivazione che riconosce una persistente partecipazione al sodalizio mafioso non può poi negare le esigenze cautelari senza misurarsi in modo coerente con tale dato fattuale; altrimenti incorre in contraddittorietà e vizio di motivazione.
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