Cassazione Penale, Sentenza n. 1668/2022 del 17/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso mira ad impugnare l'ordinanza del GIP di Latina che non convalidava il fermo disposto il 19/04/2021 e applicava la custodia cautelare in carcere. Il Procuratore censura che il GIP abbia motivato la non convalida valorizzando fatti e documenti emersi dopo il fermo (es. costituzione dell'indagato il 21/04/2021, documenti prodotti dalla difesa), anziché gli elementi conoscibili al momento del provvedimento precautelare. In particolare si sottolinea che, subito dopo il fatto del 17/04/2021, l'indagato si era dato alla fuga e nei giorni 18 e 19/04 risultò irreperibile (vanati accessi dei militari), circostanza indicativa del concreto pericolo di fuga che giustificava il fermo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del GIP. La Corte ha ritenuto che il giudice di convalida abbia errato valutando elementi sopravvenuti e non gli elementi disponibili 'ex ante' al momento del fermo; ha richiamato i principi che richiedono che il pericolo di fuga sia specifico e concreto e valutato alla luce delle circostanze conoscibili al momento dell'adozione del provvedimento. Dunque l'annullamento è stato disposto senza rinvio perché la legittimità del fermo è risultata riconoscibile direttamente dalla Corte.
Norme richiamate
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (in particolare carenze o incoerenze della motivazione). La Corte l'ha richiamata per valutare la doglianza sulla motivazione ritenuta contraddittoria e illogica.
art. 111, comma 6, Cost.
Principio costituzionale relativo al giusto processo e ai limiti del sindacato sulle decisioni giudiziarie; qui è richiamato in relazione all'obbligo di motivare correttamente le decisioni cautelari e a valutare gli elementi rilevanti al momento opportuno.
art. 384 cod. proc. pen.
Norma del codice di procedura penale riferita alle modalità di convalida del fermo/arresto. La Corte ha applicato il principio che la convalida deve basarsi sugli elementi conoscibili al momento del provvedimento e su una valutazione prognostica 'ex ante' del pericolo di fuga.
Massime di principio
- La valutazione del pericolo di fuga ai fini della convalida del fermo deve essere effettuata con riferimento esclusivo agli elementi conosciuti o conoscibili al momento dell'adozione del provvedimento (valutazione ex ante).
- Il pericolo di fuga deve essere specifico (riferito alla persona) e concreto (reale, non meramente ipotetico); non può fondarsi soltanto sul titolo del reato o sulla pena edittale.
- La successiva costituzione spontanea dell'indagato o altri eventi intervenuti dopo il fermo non sono idonei a neutralizzare la valutazione del pericolo di fuga fatta al tempo del fermo.
- Il radicamento sul territorio (residenza, lavoro) non esclude automaticamente il pericolo di fuga; occorre valutare il complesso delle circostanze, compresa l'effettiva irreperibilità immediata dopo il fatto.
- Se la cassazione rileva che l'errore del giudice è manifesto e la correttezza dell'atto impugnato può essere riconosciuta dalla Corte stessa, è possibile l'annullamento senza rinvio.
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