Cassazione Penale, Sentenza n. 36078/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 19/11/2024 per presunta violazione di legge e vizi di motivazione. Il ricorrente contestava: a) che il giudice di rinvio non si sarebbe uniformato alla decisione rescindente limitando il confronto dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., solo alla recidiva; b) che la Corte d'appello avrebbe erroneamente escluso il carattere "irrisorio" del danno, carattere invece ritenuto dal primo giudice; c) che la Corte d'appello avrebbe dato rilievo a fatti non riferibili o non provati (introduzione in privata dimora e coinvolgimento di soggetto ignoto). Il ricorso nasce dalla conferma della condanna per rapina pluriaggravata e contravvenzione ex art. 4 legge n. 110/1975, dopo annullamento parziale della precedente sentenza d'appello da parte della Cassazione (sent. n. 35040/2024) e successivo giudizio di rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto legittima la valutazione operata dalla Corte d'appello in sede di rinvio: la Cassazione non aveva imposto di limitare il confronto dell'attenuante alla sola recidiva, anche alla luce della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 69, quarto comma, cod. pen. (Corte Cost. n.141/2023), per cui il giudice di merito poteva confrontare l'attenuante con l'insieme delle aggravanti. La Corte d'appello non ha escluso l'esistenza dell'attenuante ma ha valutato che il danno non fosse propriamente "irrisorio"; le doglianze che richiedevano rivalutazione del materiale probatorio esulano dal giudizio di legittimità. Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice penale, art. 62, n. 4
Riconosciuta come circostanza attenuante; il giudice di merito è competente a valutarne l'incidenza nel confronto con le aggravanti nell'ambito del giudizio comparativo.
Codice penale, art. 69, quarto comma
art. 69, quarto comma, cod. pen.
La previsione di limitazione del confronto fra attenuanti e aggravanti prevista da tale comma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima (Corte Cost. n.141/2023); pertanto non vincola il giudice di rinvio che deve operare la valutazione secondo la disciplina ordinaria.
Legge n. 110 del 1975, art. 4
art. 4, legge n. 110/1975
Norma collegata alla contravvenzione contestata al ricorrente (fattispecie relativa alle armi); rilevata come parte del quadro fattuale-accusatorio.
Corte costituzionale, sentenza n. 141 del 11/07/2023
sent. n. 141 del 11/07/2023
Dichiarata l'illegittimità costituzionale della limitazione prevista dall'art. 69, quarto comma, cod. pen., con la conseguenza che il giudice del merito può compiere il confronto tra circostanze secondo la disciplina ordinaria.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna del proponente al pagamento delle spese e l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata con corresponsione di euro 3.000.
Cassazione, sentenza n. 35040 del 19/06/2024
sent. n. 35040 del 19/06/2024
Annullamento parziale della precedente sentenza d'appello con rinvio per omesso giudizio circa la prevalenza dell'attenuante ex art. 62, n.4) rispetto alla recidiva; il rinvio non imponeva però una limitazione al confronto diversa da quella consentita dalla disciplina successivamente applicabile.
Giurisprudenza Cassazione (Sez. 2, n. 46343 del 26/10/2016)
Sez. 2, n. 46343 del 26/10/2016
Conferma il principio che la valutazione comparativa delle circostanze è giudizio di fatto, sindacabile in Cassazione solo se manifestamente arbitrario o illogico.
Massime di principio
- Se la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale una norma che limitava il confronto tra attenuanti e aggravanti, il giudice di merito sul rinvio può valutare l'attenuante confrontandola con tutte le aggravanti rilevate, non solo con quella indicata nella precedente sentenza.
- Il riconoscimento di una circostanza attenuante non implica automaticamente la sua prevalenza: il giudice può ritenere l'attenuante sussistente ma non prevalente rispetto all'insieme delle aggravanti emerse.
- Le doglianze che richiedono una rivalutazione del materiale probatorio o della ricostruzione fattuale esulano dal sindacato della Cassazione, salvo che la decisione appelli ad arbitrarietà o a ragionamento illogico.
- Quando si impugna il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti, occorre censurare la logica o la struttura del ragionamento del giudice (arbitrarietà, contraddizioni, mancanza di motivazione), non limitarsi a manifestare disaccordo sul risultato.
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare l'obbligo di pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare attentamente la fondatezza delle argomentazioni prima di proporre impugnazioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36268/2025 del 06/11/2025
- Sentenza penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36278/2025 del 06/11/2025
- Sentenza penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36282/2025 del 06/11/2025
- Sentenza penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36060/2025 del 06/11/2025
- Sentenza penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36063/2025 del 06/11/2025
- Sentenza penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36066/2025 del 06/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →