Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 4089/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 418/2025

Giustizia amministrativa202601505

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 418/2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 418/2025. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso. In particolare, nella documentazione depositata non risulta la notificazione all'Amministrazione resistente della sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, notificazione rilevante ai fini del decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio. Ha sottoposto al contraddittorio delle parti l'unica questione relativa alla possibile inammissibilità del ricorso per mancata prova della notificazione della sentenza all'Amministrazione resistente e del conseguente decorso del termine di 120 giorni. Ha assegnato alle parti dieci giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie o documenti sulla questione e ha rinviato la causa all'udienza camerale del 21 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Quando il Collegio rileva d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per memorie o documenti.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997

    La notificazione all'amministrazione della sentenza di cui si chiede l'esecuzione rileva ai fini del decorso del termine di 120 giorni, la cui mancata decorrenza può incidere sull'ammissibilità del ricorso per ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la notificazione all'amministrazione della sentenza della cui esecuzione si chiede l'attuazione rileva ai fini del decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996; la mancata prova di tale notificazione può determinare dubbi sull'ammissibilità del ricorso.
  • Se il giudice amministrativo rileva d'ufficio, dopo il passaggio in decisione, una questione potenzialmente decisiva per l'ammissibilità o il merito, deve sottoporla previamente al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per il deposito di memorie o documenti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.