Ordinanza n. 4089/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 418/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 418/2025
Esito
La controversia
È stato proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 418/2025. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso. In particolare, nella documentazione depositata non risulta la notificazione all'Amministrazione resistente della sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, notificazione rilevante ai fini del decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio. Ha sottoposto al contraddittorio delle parti l'unica questione relativa alla possibile inammissibilità del ricorso per mancata prova della notificazione della sentenza all'Amministrazione resistente e del conseguente decorso del termine di 120 giorni. Ha assegnato alle parti dieci giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie o documenti sulla questione e ha rinviato la causa all'udienza camerale del 21 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Quando il Collegio rileva d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per memorie o documenti.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
La notificazione all'amministrazione della sentenza di cui si chiede l'esecuzione rileva ai fini del decorso del termine di 120 giorni, la cui mancata decorrenza può incidere sull'ammissibilità del ricorso per ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la notificazione all'amministrazione della sentenza della cui esecuzione si chiede l'attuazione rileva ai fini del decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996; la mancata prova di tale notificazione può determinare dubbi sull'ammissibilità del ricorso.
- Se il giudice amministrativo rileva d'ufficio, dopo il passaggio in decisione, una questione potenzialmente decisiva per l'ammissibilità o il merito, deve sottoporla previamente al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per il deposito di memorie o documenti.
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