Sentenza n. 7273/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento a) dell'Atto Dirigenziale n. 10 del 12/12/2022 assunto dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia (codice 005/DIR/2022/00010), avente ad oggetto: “Art. 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”; b) degli Allegati A, B, C approvati con la predetta determina, in parte qua relativamente alla posizione della ricorrente; c) della comunicazione a mezzo PEC del 15/12/2022, con la quale la determina è stata trasmessa alla ricorrente ed è stato chiesto il pagamento, e della comunicazione AOO_168/PROT/11/01/2023; di ogni altro atto presupposto o connesso, ed in particolare: d) del Decreto del Ministero della Salute assunto di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze datato 06/07/2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15/09/2022), ad oggetto “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, ivi comprese le tabelle ad esso allegate che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; e) della circolare del Ministero della Salute datata 29/07/2017, prot. n. 22413, contenente “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”; f) dell'intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome assunta il 14.09.2022; g) dell'intesa raggiunta dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28/09/2022; h) del Decreto del Ministero della Salute datato 06/10/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26/10/2022, ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; i) dell'Accordo adottato in data 07/11/2019 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (rep. Atti n. 181/CSR), denominato “Accordo ai sensi dell'art. 9-ter del Decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2018-2018”; j) per quanto occorra, delle deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali richiamate nel corpo della determinazione di ripiano, il cui contenuto allo stato non è conosciuto, con le quali è stato validato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici; previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-ter del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con Legge 6 agosto 2015, n. 125, come successivamente integrato e modificato, in relazione agli artt. 3, 32, 41, 42, 53, 97 e 117, comma 1, della Costituzione; e previa rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale relativa alla conformità dell'art. 9-ter del Decreto-legge n. 78/2015 con le Direttive 2004/18/CE, 2006/112/CE e 2014/24/UE, con l'art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla CEDU, con gli artt. 28, 30, 34, 36, 168 e 169 del TFUE, con gli artt. 16 e 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (c.d. Carta di Nizza).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti statali e regionali di determinazione dei tetti di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e di riparto degli oneri di payback a carico delle aziende fornitrici, inclusa la richiesta di pagamento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e soggetti del payback)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato l'atto dirigenziale della Regione Puglia, i relativi allegati, le comunicazioni di richiesta di pagamento e gli atti statali e concertativi presupposti relativi al meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018. Ha dedotto vizi propri degli atti impugnati e l'illegittimità derivata dalla disciplina primaria contenuta nell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, chiedendo anche la rimessione alla Corte costituzionale e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Nel corso del giudizio è intervenuto l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha consentito alle aziende di definire gli obblighi relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato tale versamento e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere o, in subordine, della sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare le censure di merito né le questioni di legittimità costituzionale o di compatibilità con il diritto dell'Unione europea. Il versamento della quota del 25 per cento previsto dallo ius superveniens ha reso sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento degli atti impugnati. Il Collegio ha distinto la sopravvenuta carenza di interesse dalla cessazione della materia del contendere: quest'ultima presuppone una piena soddisfazione dell'interesse azionato derivante dall'operato successivo della pubblica amministrazione, mentre la prima ricorre anche quando un fatto o un atto sopravvenuto rende inutile la decisione oppure quando la parte dichiara di non avere più interesse. La mancata esecuzione, da parte delle Regioni, degli specifici adempimenti comunicativi previsti dalla novella ha impedito di dichiarare la cessazione della materia del contendere, ma non ha escluso la sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della decisione in rito e della complessità della materia.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Disciplina il tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e il ripiano degli eventuali superamenti mediante compartecipazione delle aziende fornitrici.
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.
La disposizione consente di estinguere gli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018 mediante il pagamento della quota ridotta del 25 per cento e rende improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse i ricorsi quando tale pagamento sia stato effettuato, senza necessità di esaminare il merito.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale applicabile alla trattazione della causa in udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando un atto o un fatto successivo rende sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento del provvedimento impugnato, anche senza una piena soddisfazione dell'interesse azionato da parte dell'amministrazione.
- La cessazione della materia del contendere presuppone invece che l'operato successivo della pubblica amministrazione abbia integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale dedotto in giudizio, determinando un nuovo assetto del rapporto controverso.
- Quando il ricorrente dichiara di avere adempiuto a una disciplina sopravvenuta che estingue l'obbligazione controversa e chiede la definizione del giudizio, il ricorso può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con assorbimento delle censure di merito.
- La mancata effettuazione degli adempimenti comunicativi previsti dalla legge a carico dell'amministrazione può impedire la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma non esclude necessariamente l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse se il fatto sopravvenuto rende comunque inutile la decisione.
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