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Sentenza

Sentenza n. 5802/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per l’annullamento della sentenza del T.a.r. Lazio, sede di Roma, sez. I, -OMISSIS-, che ha dichiarato irricevibile il ricorso n. -OMISSIS- R.G. proposto per l’annullamento: del provvedimento 16 dicembre 2022 prot. n.0201573, notificato il giorno 29 dicembre 2022, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha respinto la domanda di progressione di carriera nei ruoli della Guardia di Finanza proposta da -OMISSIS-; e di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero consequenziale;

Giustizia amministrativa202503679

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio - Roma, Sez. I, che aveva dichiarato irricevibile o comunque ritenuto inammissibile il ricorso contro la nota del 16 dicembre 2022 relativa all'esito negativo delle procedure di progressione in carriera per gli anni 2015, 2016 e 2017

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il sottufficiale, dopo essere stato impiegato presso un contingente speciale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non era stato valutato per la progressione in carriera negli anni 2015, 2016 e 2017 a causa della pendenza di procedimenti penali. Dopo la definizione favorevole dei procedimenti, aveva chiesto di essere ammesso alla valutazione. L'amministrazione aveva comunicato che la sua posizione era stata esaminata nella procedura di scrutinio del 2020, ma che egli si era collocato in posizione non utile per la promozione con le decorrenze indicate. Il TAR aveva ritenuto il ricorso rivolto contro una mera comunicazione non provvedimentale. L'appello, fondato su un unico motivo, ha contestato tale statuizione, sostenendo che l'amministrazione non aveva previamente comunicato la pubblicazione delle graduatorie e che, pertanto, la nota ricevuta il 29 dicembre 2022 costituiva il primo momento di conoscenza dell'esito lesivo. In corso di giudizio l'appellante ha inoltre dedotto, tardivamente e genericamente, una disparità di trattamento rispetto ad altri colleghi.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello. Ha preliminarmente ritenuto tempestiva la memoria dell'amministrazione, applicando il dimezzamento dei termini processuali previsto per la controversia ai sensi dell'art. 119, comma 1, lettera i), c.p.a.; il termine per il deposito delle memorie era quindi di dieci giorni liberi prima dell'udienza. Nel merito, pur rilevando che non era provato che l'amministrazione avesse comunicato all'interessato la pubblicazione delle graduatorie prima della nota impugnata, il Collegio ha ritenuto tale circostanza non decisiva: l'appellante non aveva indicato alcuna ragione concreta e specifica per cui il giudizio negativo di avanzamento avrebbe dovuto essere annullato o riesaminato. La contestazione della disparità di trattamento, formulata soltanto nella memoria di replica e quindi non ammissibile quale nuovo motivo di impugnazione, era comunque generica; inoltre, la disparità può rilevare solo in presenza di assoluta identità tra le situazioni poste a confronto, circostanza non dimostrata. Le spese sono state compensate per la particolare natura della controversia.

Norme richiamate

  • art. 21 l. 3 agosto 2007, n. 124

    contingente speciale del personale addetto al -OMISSIS- e -OMISSIS-, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

    La disposizione costituisce la base normativa del contingente speciale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nel quale l'appellante era stato impiegato.

  • art. 21, comma 2, lettera h), l. 3 agosto 2007, n. 124

    Prevede che il regolamento attuativo determini, tra l'altro, i criteri per la progressione in carriera del personale addetto.

  • d.P.C.M. 23 marzo 2011, n. 1

    Il regolamento attuativo disciplinava la sospensione della valutazione in presenza di procedimenti penali per reati non colposi e la valutazione ora per allora dopo la loro definizione.

  • art. 119, comma 1, lettera i), c.p.a.

    La disposizione comporta il dimezzamento dei termini processuali applicabili alla controversia; il termine per il deposito delle memorie è stato individuato in dieci giorni liberi prima dell'udienza.

Massime di principio

  • La mancata prova della previa comunicazione della pubblicazione di una graduatoria non determina, da sola, l'accoglimento dell'impugnazione se il ricorrente non indica concrete e specifiche ragioni di illegittimità del giudizio sfavorevole o della graduatoria.
  • L'impugnazione contro l'esito negativo di una procedura valutativa deve individuare specifici vizi o circostanze idonei a giustificare l'annullamento e la riedizione della valutazione; la mera contestazione della conoscenza dell'esito non è sufficiente.
  • Una censura nuova, introdotta per la prima volta in una memoria di replica e non contenuta nell'atto di impugnazione, non è ammissibile come motivo di ricorso o di appello.
  • La disparità di trattamento nell'esercizio della funzione valutativa può essere riconosciuta soltanto quando sia dimostrata l'assoluta identità tra la situazione del ricorrente e quelle assunte come termine di comparazione; deduzioni generiche non sono sufficienti.
  • Quando una controversia rientra tra quelle soggette al rito con termini dimezzati, il termine per il deposito delle memorie va calcolato a ritroso in dieci giorni liberi rispetto all'udienza.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoAppelloTermini e notificazione del ricorso
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potere

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